Art. 1

In vigore dal 23 gen 2025
Il regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato: (1) l’ è così modificato: (a) la prima frase è sostituita dalla seguente: «Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:»; (b) la lettera u) è sostituita dalla seguente: «u) “aeromobili a motore complessi”: i) un velivolo: — con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg, o — certificato per una configurazione massima di posti passeggeri superiore a 19, o — certificato per operare con un equipaggio minimo di almeno due piloti, o — dotato di uno o più motori a turbogetto o più di un motore a turboelica, o ii) un elicottero certificato: — per una massa massima al decollo superiore a 3 175 kg, o — per una configurazione massima di posti passeggeri superiore a nove, o — per operare con un equipaggio minimo di almeno due piloti, o iii) un aeromobile non convenzionale certificato: — per una massa massima al decollo superiore a 5 700 kg, o — per una massa massima al decollo superiore a 3 175 kg, se è in grado di mantenere una velocità orizzontale uguale a zero in volo, o — per una configurazione massima di posti passeggeri superiore a nove.»; (c) sono aggiunte le lettere v), w), x) e y) seguenti: «v) per “velivolo” si intende un aeromobile a motore, ad ala fissa, più pesante dell’aria, sostenuto in volo dalla reazione dinamica dell’aria sulle ali; w) per “aerogiro” si intende un aeromobile a motore, più pesante dell’aria, che per il sostentamento in volo dipende principalmente dalla portanza generata da un massimo di due rotori; x) per “elicottero” si intende un tipo di aerogiro sostenuto in volo principalmente dalla reazione dell’aria su un massimo di due rotori moto-propulsi su un asse sostanzialmente verticale; y) per “aeromobile non convenzionale” si intende un aeromobile diverso da un velivolo, un elicottero, un aliante, un pallone o un dirigibile.»; (2) all’articolo 3, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   I requisiti dell’allegato V ter (parte ML) si applicano ai seguenti aeromobili non complessi a motore: a) velivoli con massa massima al decollo uguale o inferiore a 2 730 kg; b) elicotteri con massa massima al decollo uguale o inferiore a 1 200 kg, certificati per un massimo di quattro occupanti; c) altri aeromobili ELA2; d) aeromobili non convenzionali con una massa massima al decollo: i) uguale o inferiore a 1 200 kg se sono in grado di mantenere una velocità orizzontale uguale a zero in volo, o ii) uguale o inferiore a 2 730 kg per altri aeromobili non complessi a motore diversi da quelli di cui al punto i). Se un aeromobile di cui al primo comma è elencato nel certificato di operatore aereo di un vettore aereo titolare di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, si applicano i requisiti dell’allegato I (parte M) del presente regolamento. 3.   Per essere elencato nel certificato di operatore aereo di un vettore aereo titolare di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, un aeromobile di cui al paragrafo 2, primo comma, soddisfa tutti i requisiti seguenti: a) il programma di manutenzione dell’aeromobile è stato approvato dall’autorità competente conformemente all’allegato I (parte M), punto M.A.302; b) la manutenzione prevista dal programma di manutenzione di cui alla lettera a) è stata eseguita e certificata conformemente all’allegato II (parte 145), punti 145.A.48 e 145.A.50; c) una revisione dell’aeronavigabilità è stata effettuata e un nuovo certificato di revisione dell’aeronavigabilità è stato rilasciato conformemente all’allegato I (parte M), punto M.A.901.» ; (3) all’articolo 5 è aggiunto il paragrafo 8 seguente: «8.   In deroga al punto 66.A.3, punto 1, lettera b), e al punto 66.A.45, lettera a), dell’allegato III (parte 66), fino al 13 febbraio 2028 un velivolo con gruppo motopropulsore elettrico e MTOM inferiore a 5 700 kg può essere approvato in una licenza con sottocategoria B1.1 o B1.2 quando: a) il titolare della licenza ha almeno 6 mesi di esperienza nella manutenzione di aeromobili che rientrano nella (sotto)categoria di licenza negli ultimi 24 mesi; b) il velivolo approvato non è il primo velivolo approvato per la (sotto)categoria pertinente; e c) il titolare della licenza ha seguito una formazione per tipo di aeromobile in conformità all’appendice III dell’allegato III (parte 66), ha seguito la procedura per l’approvazione diretta della formazione per tipo di aeromobile di cui al punto 66.B.130 dell’allegato III (parte 66) o ha seguito la procedura descritta al punto 66.A.45, lettera d bis), dell’allegato III (parte 66).» ; (4) l’allegato I (parte M) è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento; (5) l’allegato II (parte 145) è modificato in conformità all’allegato II del presente regolamento; (6) l’allegato III (parte 66) è modificato in conformità all’allegato III del presente regolamento; (7) l’allegato IV (parte 147) è modificato in conformità all’allegato IV del presente regolamento; (8) l’allegato V ter (parte ML) è modificato in conformità all’allegato V del presente regolamento; (9) l’allegato V quinquies (parte CAO) è modificato in conformità all’allegato VI del presente regolamento.
Storico versioni

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