Art. 1
Pubblicazione successiva al periodo di differimento
In vigore dal 17 gen 2025
Il regolamento (CE) n. 2245/2002 è così modificato:
1)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio sui disegni e modelli dell’Unione europea»;
2)
in tutto il regolamento il termine «disegno o modello comunitario» è sostituito dal termine «disegno o modello dell’UE», con le necessarie modifiche grammaticali;
3)
all’articolo 24, paragrafo 2, all’articolo 25, paragrafo 3, all’articolo 31, paragrafo 6, all’articolo 48, paragrafo 2, all’articolo 62, paragrafo 3, all’articolo 68, paragrafo 3, all’articolo 70, paragrafo 4, all’articolo 80, lettera c), all’articolo 81, paragrafo 2, e all’articolo 82, paragrafi 1, 3 e 4, il termine «Comunità» è sostituito dal termine «Unione», con le necessarie modifiche grammaticali;
4)
l’ è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
una riproduzione del disegno o modello a norma dell’articolo 4;»;
b)
al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
una sola descrizione, per ogni disegno o modello, costituita da non più di cento parole, che illustri la riproduzione del disegno o modello; tale descrizione deve riferirsi unicamente alle caratteristiche presenti nelle riproduzioni del disegno o modello; essa non deve contenere affermazioni in merito alla presunta novità, al presunto carattere individuale del disegno o modello oppure al suo valore tecnico;»;
5)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La domanda può essere multipla in quanto diretta ad ottenere la registrazione di più disegni o modelli fino a un massimo di cinquanta.»
;
b)
il paragrafo 2 è soppresso;
6)
all’articolo 3, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. L’elenco dei prodotti è redatto in modo da far risaltare chiaramente la natura dei prodotti e permettere la classificazione di ciascuno di essi in una sola classe e sottoclasse della classificazione di Locarno, preferibilmente utilizzando i termini contenuti nell’elenco dei prodotti di tale classificazione.
4. I prodotti sono raggruppati per classi in base alla classificazione di Locarno, numerando ogni gruppo con il numero della classe e sottoclasse cui esso appartiene e indicando i gruppi nell’ordine delle classi e sottoclassi.»
;
7)
all’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), all’articolo 8, paragrafo 1, all’articolo 41, paragrafo 2, all’articolo 45, paragrafo 4, all’articolo 46, paragrafo 5, all’articolo 48, paragrafo 1, all’articolo 51, all’articolo 52, paragrafo 2, all’articolo 58, paragrafi 1, 2 e 4, all’articolo 66, paragrafo 4, all’articolo 83, paragrafo 2, e all’articolo 85, paragrafo 1, il termine «presidente» è sostituito dal termine «direttore esecutivo», con le necessarie modifiche grammaticali;
8)
gli articoli 5, 6, 7 e 10 sono soppressi;
9)
all’articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Se, a norma dell’articolo 47 del regolamento (CE) n. 6/2002, nel corso dell’esame degli impedimenti alla registrazione l’Ufficio rileva che il disegno o modello per il quale si richiede protezione non corrisponde alla definizione di disegno o modello di cui all’articolo 3, punto 1), del regolamento suddetto o è contrario all’ordine pubblico o al buon costume, l’Ufficio comunica al richiedente che il disegno o modello non può essere registrato e ne indica i motivi.»
;
10)
l’articolo 11 bis è così modificato:
a)
i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Se, nel corso dell’esame di una registrazione internazionale di cui all’articolo 106 sexies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002, riscontra che il disegno o modello per il quale si richiede protezione non corrisponde alla definizione di disegno o modello di cui all’articolo 3, punto 1), del regolamento suddetto ovvero che è contrario all’ordine pubblico o al buon costume, l’Ufficio trasmette all’Ufficio internazionale dell’organizzazione della proprietà intellettuale (“Ufficio internazionale”) una notifica di rifiuto entro sei mesi dalla data di pubblicazione della registrazione internazionale, specificando i motivi di rifiuto a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’atto di Ginevra dell’accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali (*1) (“atto di Ginevra”).
2. L’Ufficio indica il termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale può, ai sensi dell’articolo 106 sexies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002, rinunciare alla registrazione internazionale nei confronti dell’Unione, limitare la registrazione internazionale a uno o più disegni o modelli industriali nei confronti dell’Unione o presentare osservazioni.
(*1)
GU L 386 del 29.12.2006, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/954/oj.»;"
b)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Il titolare, se rinuncia alla registrazione internazionale o limita la registrazione internazionale a uno o più disegni e modelli industriali nei confronti dell’Unione, ne informa l’Ufficio internazionale tramite la procedura di iscrizione delle modifiche prevista dall’articolo 16, paragrafo 1, punti iv) e v), dell’atto di Ginevra. Il titolare ha facoltà di informarne l’Ufficio mediante una dichiarazione corrispondente.»
;
11)
l’articolo 13 è soppresso;
12)
l’articolo 15 è soppresso;
13)
l’articolo 16 è sostituito dal seguente:
«Articolo 16
Pubblicazione successiva al periodo di differimento
Qualora il titolare abbia soddisfatto le condizioni di cui all’articolo 50 del regolamento (CE) n. 6/2002 l’Ufficio, alla scadenza del periodo di differimento o, in caso di richiesta di pubblicazione anticipata, appena ciò sia tecnicamente possibile:
a)
pubblica il disegno o modello dell’UE registrato nel Bollettino dei disegni e modelli dell’Unione europea, accompagnato dalle indicazioni di cui all’articolo 14, paragrafo 2, indicando che la domanda conteneva una richiesta di differimento della pubblicazione a norma dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 6/2002;
b)
permette la consultazione pubblica di ogni fascicolo relativo al disegno o modello;
c)
permette la consultazione pubblica di tutte le iscrizioni nel registro, comprese quelle escluse dalla consultazione a norma dell’articolo 74, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 6/2002.»
;
14)
all’articolo 17, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Dopo la pubblicazione l’Ufficio rilascia al titolare del disegno o modello dell’UE un certificato di registrazione contenente i dati iscritti nel Registro di cui all’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 e la dichiarazione che tali dati figurano effettivamente nel Registro stesso.»
;
15)
il capo III è soppresso;
16)
all’articolo 23, il paragrafo 3 è soppresso;
17)
all’articolo 27, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Qualora il diritto su un disegno o modello dell’UE registrato sia rivendicato dinanzi all’organo giurisdizionale o autorità competente dello Stato membro interessato a norma dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 6/2002, la dichiarazione di consenso alla rinuncia firmata da chi ha promosso l’azione o dal suo rappresentante costituisce prova sufficiente del consenso di chi ha promosso l’azione.»
;
18)
all’articolo 57, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«1. I termini che l’Ufficio deve stabilire in forza del regolamento (CE) n. 6/2002 o del presente regolamento non possono essere inferiori a un mese se la parte interessata ha il domicilio, la sede principale o uno stabilimento all’interno dello Spazio economico europeo (SEE); in tutti gli altri casi non possono essere inferiori a due mesi né superiori a sei.»
;
19)
l’articolo 60 è soppresso;
20)
all’articolo 62, il paragrafo 2 è soppresso;
21)
l’articolo 64 è sostituito dal seguente:
«
Articolo 64
Modifica dell’elenco speciale di mandatari abilitati in tema di disegni e modelli
1. Il rappresentante professionale viene radiato dall’elenco speciale di mandatari abilitati in tema di disegni o modelli di cui all’articolo 78, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 6/2002 qualora ne faccia richiesta.
2. Il rappresentante professionale viene radiato d’ufficio dall’elenco di cui al paragrafo 1:
a)
in caso di decesso o di incapacità legale;
b)
se non possiede più la cittadinanza di uno Stato membro del SEE, a meno che il direttore esecutivo non abbia concesso una deroga a norma dell’articolo 78, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 6/2002;
c)
se non ha più il suo domicilio professionale o la sua sede di lavoro nel SEE;
d)
in caso di sopravvenuta perdita dell’abilitazione di cui all’articolo 78, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 6/2002.
3. L’iscrizione del rappresentante professionale nell’elenco di cui al paragrafo 1 è sospesa su iniziativa dell’Ufficio qualora sia stata sospesa la sua abilitazione a rappresentare persone fisiche o giuridiche dinanzi all’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale o all’ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro del SEE di cui all’articolo 78, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 6/2002.
4. Qualora presenti una richiesta in tal senso a norma dell’articolo 78, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 6/2002, un rappresentante professionale che sia stato radiato dall’elenco di cui al paragrafo 1 vi è nuovamente iscritto se non sussistono più le condizioni per la radiazione.
5. Quando si verifica uno degli eventi di cui ai paragrafi 2 e 3 l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale e gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri del SEE interessati, qualora ne siano al corrente, informano immediatamente in merito l’Ufficio.
6. Le modifiche dell’elenco di cui al paragrafo 1 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Ufficio.»
;
22)
l’articolo 65 è sostituito dal seguente:
«
Articolo 65
Comunicazioni inviate per iscritto o con altri mezzi
Le domande di registrazione del disegno o modello dell’UE e qualsiasi altra domanda o dichiarazione contemplata dal regolamento (CE) n. 6/2002, come pure ogni altra comunicazione destinata all’Ufficio, sono presentate in uno dei modi seguenti:
a)
presentando all’Ufficio un originale firmato del documento in questione mediante invio per posta, consegna di persona o trasmissione con altri mezzi; non è necessaria la firma sugli allegati dei documenti presentati;
b)
inviando per telecopia un originale firmato, a norma dell’articolo 66;
c)
servendosi di mezzi elettronici di comunicazione a norma dell’articolo 67.»
;
23)
all’articolo 67, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le domande di registrazione del disegno o modello dell’UE, ivi inclusa la riproduzione del disegno o modello, possono essere trasmesse con mezzi elettronici.
Le condizioni sono stabilite dal direttore esecutivo.
2. Il direttore esecutivo stabilisce le modalità delle comunicazioni con mezzi elettronici, in particolare per i mezzi da utilizzare, i dati tecnici della comunicazione e i metodi di indicazione del mittente.»
;
24)
l’articolo 69 è sostituito dal seguente:
«
Articolo 69
Registro dei disegni e modelli dell’UE
Oltre alle iscrizioni di cui all’articolo 72, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 6/2002, nel Registro s’iscrivono, indicandone la data di annotazione:
a)
le modifiche del nome o della città e del paese del titolare;
b)
la modifica del disegno o modello a norma dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 6/2002, incluso all’occorrenza il riferimento alla rinuncia fatta ovvero alla decisione giudiziale o alla decisione dell’Ufficio che constati la nullità parziale del diritto sul disegno o modello, nonché correzioni di errori o di inesattezze a norma dell’articolo 20 del presente regolamento;
c)
la concessione o il trasferimento della licenza a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, ovvero dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 6/2002 ed eventualmente il tipo di licenza a norma dell’articolo 25 del presente regolamento.»
;
25)
l’articolo 71 è soppresso;
26)
il capo XVI è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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