Art. 1
In vigore dal 15 gen 2025
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di pannelli assemblati per pavimenti, multistrato, di legno, attualmente classificati con il codice NC 4418 75 00 e originari della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Paese di origine
Società
Dazio antidumping provvisorio
Codice addizionale TARIC
Cina
Gruppo Forest
—
JiLin Newco Wood Industries Co., Ltd.
—
Jilin Forest Industry New Jinqiao Songlin Flooring Co., Ltd.
45,9 %
89IL
Cina
Gruppo Fusong
—
Dalian Qianqiu Wooden Product Co., Ltd.
—
Fusong Diwang Wooden Product Co., Ltd.
—
Fusong Jinlong Wooden Group Co., Ltd.
—
Fusong Jinqiu Wooden Product Co., Ltd.
—
Fusong Qianqiu Wooden Product Co., Ltd.
42,3 %
89IM
Cina
Gruppo Jinfa
—
Hunchun Xingjia Wooden Flooring Inc
—
Changchun Delin Wooden Floors Inc.
42,7 %
89IN
Cina
Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato I
46,7 %
Cina
Tutte le altre importazioni originarie della Cina
49,2 %
8999
3. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: "Il sottoscritto certifica che il (volume, espresso nell'unità da noi utilizzata) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte." Fino alla presentazione di tale fattura si applica il dazio previsto per tutte le altre importazioni originarie della Cina.
4. L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
5. I seguenti prodotti sono esclusi dal prodotto descritto al paragrafo 1:
—
pannelli di bambù, o con almeno lo strato superiore (strato di usura) di bambù, e pannelli per pavimenti a mosaico.
6. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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