Art. 3

In vigore dal 15 gen 2025
1.   È riscosso un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di eritritolo, nella sua forma pura o contenuto in miscele contenenti in peso meno del 10 % di altri prodotti, attualmente classificato con il codice NC ex 2905 49 00 per l’eritritolo nella sua forma pura e i codici NC ex 2106 90 92 ed ex 2106 90 98 per i prodotti miscelati (codici TARIC 2905 49 00 15, 2106 90 92 65 e 2106 90 98 15), originario della Repubblica popolare cinese, che sono state registrate a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1608. 2.   L’aliquota del dazio antidumping applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti all’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1608 e fabbricati dalle società sottoelencate, è la seguente: Società Aliquota del dazio antidumping (in %) Codice addizionale TARIC Baolingbao Biology Co., Ltd. 31,9 89 BG Dongxiao Biotechnology Co., Ltd. 76,9 89 BH Shandong Sanyuan Biotechnology Co., Ltd. 156,5 89 BI Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato 152,9 Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese 233,3 C999
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