Art. 3
In vigore dal 15 gen 2025
1. È riscosso un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di eritritolo, nella sua forma pura o contenuto in miscele contenenti in peso meno del 10 % di altri prodotti, attualmente classificato con il codice NC ex 2905 49 00 per l’eritritolo nella sua forma pura e i codici NC ex 2106 90 92 ed ex 2106 90 98 per i prodotti miscelati (codici TARIC 2905 49 00 15, 2106 90 92 65 e 2106 90 98 15), originario della Repubblica popolare cinese, che sono state registrate a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1608.
2. L’aliquota del dazio antidumping applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti all’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1608 e fabbricati dalle società sottoelencate, è la seguente:
Società
Aliquota del dazio antidumping
(in %)
Codice addizionale TARIC
Baolingbao Biology Co., Ltd.
31,9
89 BG
Dongxiao Biotechnology Co., Ltd.
76,9
89 BH
Shandong Sanyuan Biotechnology Co., Ltd.
156,5
89 BI
Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato
152,9
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
233,3
C999
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:60:oj#art-3