Art. 1

In vigore dal 15 gen 2025
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, attualmente classificati con i codici NC 4011 20 90 ed ex 4012 12 00 (codice TARIC 4012 12 00 10) e originari della Repubblica popolare cinese. 2.   I dazi antidumping definitivi applicabili in EUR per unità del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono i seguenti: Paese d'origine Società Dazio antidumping Codice addizionale TARIC Cina Xingyuan Tire Group Co. Ltd. Guangrao Xinhongyuan Tyre Co., Ltd. 4,48 C331 Cina GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd. GITI Tire (Fujian) Company Ltd. GITI Tire (Hualin) Company Ltd. GITI Tire (Yinchuan) Company Ltd. 35,74 C332 Cina Chongqing Hankook Tire Co., Ltd. Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd. 17,37 C334 Cina Aeolus Tyre Co., Ltd., Aeolus Tyre (Taiyuan) Co., Ltd. Qingdao Yellow Sea Rubber Co., Ltd. Pirelli Tyre Co., Ltd. 0 C877 Cina Zhongce Rubber Group Co., Ltd. 0 C379 Cina Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd. 4,48 C875 Cina Hefei Wanli Tire Co., Ltd. 4,48 C876 Cina Tutte le altre società soggette alla reistituzione a norma del regolamento (UE) 2023/737 (124) elencate nell'allegato I 10,29 Cina Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato II 21,62 Cina Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato III 0 Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese 4,48 C999 3.   L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 oppure all'allegato I, all'allegato II o all'allegato III è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: "Il sottoscritto certifica che (numero di unità) di (prodotto oggetto del riesame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte". Fino alla presentazione di tale fattura si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   L', paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e assoggettarli all'opportuna media ponderata dell'aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che: a) non ha esportato le merci di cui all', paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese nel periodo compreso tra il 1o luglio 2016 e il 30 giugno 2017 ("periodo dell'inchiesta iniziale"); b) non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che ha collaborato o avrebbe potuto collaborare all'inchiesta conclusa con l'istituzione del dazio; e c) ha effettivamente esportato il prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale. 5.   In caso di deterioramento delle merci prima dell'immissione in libera pratica per cui, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana a norma dell'articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (125), l'importo del dazio antidumping, calcolato in base agli importi di cui sopra, è ridotto di una percentuale che corrisponde alla riduzione proporzionale del prezzo realmente pagato o pagabile. 6.   In caso di modifica o revoca dei dazi compensativi definitivi istituiti a norma dell' del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 della Commissione (126), i dazi di cui al paragrafo 2 [oppure all'allegato I, all'allegato II o all'allegato III] saranno incrementati nella stessa misura, a seconda della società, entro il limite dell'effettivo margine di dumping riscontrato o del margine di pregiudizio riscontrato e a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping per determinati produttori esportatori, le domande di restituzione a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 comportano anche la valutazione del margine di dumping prevalente per tale produttore esportatore durante il periodo dell'inchiesta di restituzione. L'importo da rimborsare al richiedente a titolo di restituzione non può superare la differenza tra il dazio riscosso e il dazio compensativo e antidumping combinato stabilito nell'inchiesta di restituzione. 7.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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