Art. 23

Calcolo e correzione delle emissioni specifiche medie di CO2 di un costruttore

In vigore dal 13 gen 2025
Calcolo e correzione delle emissioni specifiche medie di CO2 di un costruttore 1.   Se l’autorità di rilascio dell’omologazione pubblica una conclusione a norma dell’, paragrafo 4, lettera b), del presente regolamento, la Commissione, per il periodo di riferimento dell’anno in cui è stata pubblicata la conclusione e per i periodi di riferimento successivi, applica l’entità dello scostamento dei valori delle emissioni di CO2 ai veicoli interessati, entrambi determinati conformemente all’, ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 di un costruttore a norma dell’ del regolamento (UE) 2019/1242. 2.   La Commissione applica inoltre l’entità dello scostamento dei valori delle emissioni di CO2 ai veicoli interessati, entrambi determinati conformemente all’, per correggere le emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore per i dieci periodi di riferimento precedenti il periodo di riferimento dell’anno in cui è stata pubblicata la conclusione, ma non per i periodi di riferimento anteriori a quello dell’anno civile 2025.
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