Art. 1

In vigore dal 8 gen 2025
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di attrezzature di accesso mobili costruite per il sollevamento di persone, semoventi, con un'altezza massima di lavoro pari o superiore a 6 metri, e loro sezioni preassemblate o pronte per l'assemblaggio, composte da 1) telaio, 2) torretta o piattaforma girevole, 3) piattaforma o cesti, 4) meccanismo di sollevamento per attrezzature di accesso mobili (compresi bracci (telescopici e o articolati, orientabili o meno) per sollevatori a braccio telescopico, sollevatori a braccio articolato o piattaforme a colonna verticale e bracci a forbice per sollevatori a forbice), escluse le singole componenti delle sezioni se presentate separatamente ed escluse le attrezzature per il sollevamento di persone montate sui veicoli dei capitoli 86 e 87 del sistema armonizzato, attualmente classificate con i codici NC ex 8427 10 10 , ex 8427 20 19 , ex 8428 90 90 , ex 8431 20 00 ed ex 8431 39 00 (codici TARIC: 8427 10 10 10, 8427 20 19 10, 8428 90 90 20, 8431 20 00 60 e 8431 39 00 10) e originarie della Repubblica popolare cinese. 2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate è la seguente: Società Dazio antidumping definitivo Codice addizionale TARIC Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd. 49,3 % 89DL Oshkosh JLG (Tianjin) Equipment Technology Co., Ltd. 22,5 % 89DM Terex (Changzhou) Machinery Co., Ltd. 22,9 % 89DN Zhejiang Dingli Machinery Co., Ltd. 20,6 % 89DO Altre società che hanno collaborato in allegato 30,1 % Cfr. allegato Tutte le altre società 54,9 % 8999 3.   L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: "Il sottoscritto certifica che il (volume nell'unità utilizzata) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte." Fino alla presentazione di tale fattura si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie della RPC. 4.   Ove sia presentata una dichiarazione d'immissione in libera pratica per il prodotto di cui al paragrafo 1, a prescindere dall'origine, il numero di unità dei prodotti importate deve essere indicato nel campo pertinente di tale dichiarazione, purché tale indicazione sia compatibile con l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. Gli Stati membri informano mensilmente la Commissione della massa netta e del numero di unità immesse in libera pratica con i codici TARIC: 8427 10 10 10, 8427 20 19 10, 8428 90 90 20, 8431 20 00 60 e 8431 39 00 10. 5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le vigenti disposizioni in materia di dazi doganali.
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