Art. 27

Controlli successivi alla spedizione

In vigore dal 19 dic 2024
Controlli successivi alla spedizione 1.   L'autorità competente che concede un'autorizzazione all'esportazione per le merci elencate può effettuare controlli successivi alla spedizione per garantire che la loro esportazione sia in linea con gli impegni assunti nella dichiarazione dell'utente di cui all'allegato IV e che le merci siano arrivate alla destinazione finale prevista. 2.   Le autorità competenti e le autorità doganali cooperano tra loro e, se necessario, con le autorità dei paesi terzi per verificare il rispetto degli impegni assunti nella dichiarazione dell'utente di cui all'allegato IV e l'arrivo delle merci elencate alla destinazione finale prevista. Se del caso possono essere effettuati controlli successivi alla spedizione nei paesi terzi, a condizione che questi ultimi siano d'accordo, attraverso la cooperazione con le autorità amministrative di tali paesi terzi. Gli Stati membri possono chiedere il sostegno della Commissione nell'esecuzione di tali controlli.
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Controlli successivi alla spedizione (Art. 27 Regolamento (UE) 2025/41) — Testo vigente | Portale Normativo