Art. 1
Sostegno temporaneo eccezionale agli agricoltori, ai silvicoltori e alle PMI particolarmente colpiti da calamità naturali
In vigore dal 19 dic 2024
Il regolamento (UE) 2020/2220 è così modificato:
1)
all', paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
«In deroga al primo comma, seconda frase, quando riassegnano fondi e spendono fondi per le misure di cui all'articolo 6 bis del presente regolamento e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli Stati membri possono ridurre la quota complessiva di contributo FEASR riservata alle misure di cui all'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013. Tale riduzione non va oltre gli importi del FEASR riassegnati alle misure di cui all'articolo 6 bis del presente regolamento e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 e non supera 15 punti percentuali della quota complessiva di contributo FEASR fissata nei programmi di sviluppo rurale per le misure di cui all'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013. A tal fine si tiene conto della quota complessiva di contributo FEASR fissata nei programmi di sviluppo rurale al momento della proroga del periodo di durata dei programmi sostenuti dal FEASR fino al 31 dicembre 2022, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. La quota complessiva destinata alle misure di cui all'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013 non è inferiore alla soglia minima stabilita nel medesimo articolo. La stessa riduzione in punti percentuali può essere applicata alle risorse aggiuntive di cui all'articolo 58 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 senza riassegnare fondi alle misure di cui all'articolo 6 bis del presente regolamento e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013.»
;
2)
all' è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. In deroga all'articolo 65, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'autorità di gestione può selezionare per il sostegno operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, a condizione che talioperazioni siano attuate attraverso le misure di cui all'articolo 6 bis del presente regolamento e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), o all'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 e che tali operazioni forniscano una risposta a una calamità naturale verificatasi a partire dal 1o gennaio 2024.»
;
3)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 6 bis
Sostegno temporaneo eccezionale agli agricoltori, ai silvicoltori e alle PMI particolarmente colpiti da calamità naturali
1. Il sostegno erogato a norma del presente articolo garantisce un'assistenza di emergenza agli agricoltori, ai silvicoltori e alle piccole o medie imprese (PMI) che sono particolarmente colpiti da calamità naturali, con l'obiettivo di garantire la continuità delle loro attività economiche, alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il sostegno a norma del presente articolo è subordinato al riconoscimento formale, da parte della pubblica autorità competente dello Stato membro, del fatto che si è verificata una calamità naturale quale definita all', paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 1305/2013 a partire dal 1o gennaio 2024 e che tale calamità naturale, o le misure adottate conformemente al regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria, hanno causato la distruzione di non meno del 30 % della produzione o del potenziale produttivo interessato.
3. L'aiuto a norma del presente articolo è concesso ai soggetti seguenti:
a)
agricoltori;
b)
silvicoltori privati e pubblici e altri enti di diritto privato e pubblico e loro consorzi, escluse le foreste di proprietà dello Stato gestite dallo Stato;
c)
PMI attive nel settore della trasformazione, della commercializzazione o dello sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I TFUE o del cotone, ad eccezione dei prodotti della pesca; o
d)
PMI attive nella trasformazione, nella mobilitazione e nella commercializzazione di prodotti forestali.
Per quanto riguarda la trasformazione di prodotti agricoli, il risultato del processo di produzione può essere un prodotto non contemplato dall'allegato I TFUE.
4. Gli Stati membri indirizzano il sostegno a norma del presente articolo ai beneficiari maggiormente colpiti da calamità naturali, determinando le condizioni di ammissibilità sulla base delle prove disponibili.
5. Il sostegno a norma del presente articolo è erogato in forma di somma forfettaria da versare entro il 31 dicembre 2025, in base alle domande di sostegno approvate dall'autorità competente entro il 30 giugno 2025. Il livello dei pagamenti può essere differenziato per categorie di beneficiari, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.
6. L'importo massimo del sostegno a norma del presente articolo non supera 42 000 EUR per beneficiario.
7. Nel concedere il sostegno a norma del presente articolo, gli Stati membri tengono conto del sostegno concesso nell'ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o dell’Unione o di regimi privati per rispondere all'impatto delle calamità naturali al fine di garantire una sana gestione finanziaria a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), a seconda dei casi, indirizzando nel contempo il sostegno ai beneficiari più colpiti da calamità naturali.
Articolo 6 ter
Disposizioni applicabili al sostegno temporaneo eccezionale agli agricoltori, ai silvicoltori e alle PMI particolarmente colpiti da calamità naturali
1. Il sostegno temporaneo eccezionale di cui all'articolo 6 bis è finanziato dal FEASR come misura ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
2. Il contributo massimo del FEASR per la misura di cui all'articolo 6 bis è fissato al 100 %.
3. Il sostegno del FEASR previsto per la misura di cui all’articolo 6 bis non supera il 10 % del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale per il periodo 2021-2022.
Articolo 6 quater
Forza maggiore
Per quanto riguarda l'attuazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC nel riconoscere i casi di “forza maggiore” di cui all', paragrafo 2, del medesimo regolamento, qualora una calamità naturale grave colpisca seriamente una zona ben determinata, lo Stato membro interessato può ritenere l'intera zona seriamente colpita da tale calamità.
Articolo 6 quinquies
Competenze di esecuzione della Commissione
1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme necessarie per l'attuazione della misura di cui all'articolo 6 bis attraverso i programmi di sviluppo rurale nell'ambito del quadro giuridico applicabile nel periodo di programmazione 2014-2020, prorogato a norma dell', per quanto riguarda:
a)
il monitoraggio e la valutazione della politica di sviluppo rurale;
b)
la presentazione dei programmi di sviluppo rurale;
c)
la presentazione delle relazioni di attuazione annuale;
d)
l'attuazione di controlli e l'applicazione di sanzioni.
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3).
Articolo 6 sexies
Procedura di comitato
1. Nell'esercizio delle competenze di esecuzione di cui all'articolo 6 quinquies, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato per lo sviluppo rurale istituito dall'articolo 84 del regolamento (UE) n. 1305/2013. E' un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nell'esercizio delle competenze di esecuzione di cui all'articolo 6 quinquies, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato dei Fondi agricoli istituito dall'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4). È un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
(*1) Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj)."
(*2) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj)."
(*3) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj)."
(*4) Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187, ELI: https://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj).» ."
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