Art. 1

In vigore dal 19 dic 2024
Il regolamento delegato (UE) 2022/1645 è così modificato: 1) all’, paragrafo 1, è aggiunta la lettera c) seguente: «c) le organizzazioni di assistenza a terra soggette al regolamento delegato (UE) 2025/20 della Commissione (*1) che: i) per fornire i rispettivi servizi, sono tenute a raccogliere, conservare, analizzare o trattare in altro modo dati forniti da terzi; oppure ii) forniscono direttamente agli operatori di aeromobili dati che saranno utilizzati a fini operativi. (*1)  Regolamento delegato (UE) 2025/20 della Commissione, del 19 dicembre 2024, che integra il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo requisiti per la fornitura in sicurezza di servizi di assistenza a terra e per le organizzazioni che li forniscono (GU L, 2025/20, 7.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/20/oj).»;" 2) all’articolo 5, paragrafo 1, è aggiunta la lettera c) seguente: «c) per quanto riguarda le organizzazioni di cui all’, lettera c), l’autorità competente designata conformemente all’allegato (Parte ARGH) del regolamento di esecuzione (UE) 2025/23 della Commissione (*2). (*2)  Regolamento delegato (UE) 2025/23 della Commissione, del 19 dicembre 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per la sorveglianza dei servizi di assistenza a terra e delle organizzazioni che li forniscono (GU L, 2025/23, 7.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/23/oj).»."
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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