Art. 1
In vigore dal 19 dic 2024
Il regolamento delegato (UE) 2022/1645 è così modificato:
1)
all’, paragrafo 1, è aggiunta la lettera c) seguente:
«c)
le organizzazioni di assistenza a terra soggette al regolamento delegato (UE) 2025/20 della Commissione (*1) che:
i)
per fornire i rispettivi servizi, sono tenute a raccogliere, conservare, analizzare o trattare in altro modo dati forniti da terzi; oppure
ii)
forniscono direttamente agli operatori di aeromobili dati che saranno utilizzati a fini operativi.
(*1) Regolamento delegato (UE) 2025/20 della Commissione, del 19 dicembre 2024, che integra il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo requisiti per la fornitura in sicurezza di servizi di assistenza a terra e per le organizzazioni che li forniscono (GU L, 2025/20, 7.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/20/oj).»;"
2)
all’articolo 5, paragrafo 1, è aggiunta la lettera c) seguente:
«c)
per quanto riguarda le organizzazioni di cui all’, lettera c), l’autorità competente designata conformemente all’allegato (Parte ARGH) del regolamento di esecuzione (UE) 2025/23 della Commissione (*2).
(*2) Regolamento delegato (UE) 2025/23 della Commissione, del 19 dicembre 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per la sorveglianza dei servizi di assistenza a terra e delle organizzazioni che li forniscono (GU L, 2025/23, 7.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/23/oj).»."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2025:22:oj#art-1