Art. 39
Statistiche
In vigore dal 19 dic 2024
Statistiche
1. Al fine di sostenere l’attuazione e la verifica dell’applicazione del presente regolamento e sulla base delle informazioni statistiche di cui ai paragrafi 5 e 6, eu-LISA pubblica ogni trimestre statistiche sul funzionamento del router e sull’osservanza, da parte dei vettori aerei, degli obblighi previsti dal presente regolamento. Tali statistiche non consentono l’identificazione delle persone fisiche.
2. Per le finalità di cui al paragrafo 1, il router trasmette automaticamente i dati elencati ai paragrafi 5 e 6 al CRRS.
3. Ai fini dell’attuazione e della verifica dell’applicazione del presente regolamento, ogni anno eu-LISA compila i dati statistici in una relazione annuale relativa all’anno precedente. eu-LISA pubblica la relazione annuale e la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Garante europeo della protezione dei dati, all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e alle autorità nazionali di controllo delle API di cui all’. La relazione annuale non divulga metodi di lavoro riservati né compromette le indagini delle autorità competenti degli Stati membri in corso.
4. Su richiesta della Commissione, eu-LISA le fornisce statistiche su aspetti specifici connessi all’attuazione del presente regolamento nonché le statistiche di cui al paragrafo 3.
5. Il CRRS fornisce a eu-LISA le seguenti informazioni statistiche necessarie ai fini delle relazioni di cui all’ e dell’elaborazione di statistiche conformemente al presente articolo, senza che tali statistiche sui dati API consentano l’identificazione dei passeggeri interessati:
a)
se i dati riguardano un passeggero o un membro dell’equipaggio;
b)
la cittadinanza, il sesso e l’anno di nascita del passeggero o del membro dell’equipaggio;
c)
la data e il primo punto di imbarco, la data e l’aeroporto di partenza e la data e l’aeroporto di arrivo;
d)
il tipo di documento di viaggio, il codice a tre lettere del paese di rilascio e la data di scadenza della validità del documento di viaggio;
e)
il numero di passeggeri registrati sullo stesso volo;
f)
il codice del vettore aereo che opera il volo;
g)
se il volo è di linea o non di linea;
h)
se i dati API sono stati trasferiti immediatamente dopo la chiusura del volo;
i)
se i dati personali del passeggero sono esatti, completi e aggiornati;
j)
i mezzi tecnici utilizzati per raccogliere i dati API.
6. Il CRRS fornisce a eu-LISA le seguenti informazioni statistiche necessarie ai fini delle relazioni di cui all’ e dell’elaborazione di statistiche conformemente al presente articolo, senza che tali statistiche su altri dati PNR consentano l’identificazione dei passeggeri interessati:
a)
la data e l’ora in cui il router ha ricevuto il messaggio PNR;
b)
le informazioni di volo contenute nell’itinerario di viaggio del messaggio PNR specifico;
c)
informazioni sul code share (codici comuni) contenute nel messaggio PNR specifico.
7. Ai fini delle relazioni di cui all’ e dell’elaborazione di statistiche conformemente al presente articolo, eu-LISA conserva i dati di cui ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo nel CRRS. Essa conserva tali dati per un periodo di cinque anni in conformità del paragrafo 2, assicurandosi nel contempo che non consentano l’identificazione dei passeggeri interessati. Il CRRS fornisce al personale debitamente autorizzato delle UIP e di altre autorità competenti degli Stati membri relazioni e statistiche personalizzabili sui dati API di cui al paragrafo 5 del presente articolo e su altri dati PNR di cui al paragrafo 6 del presente articolo ai fini dell’attuazione e della verifica dell’applicazione del presente regolamento.
8. L’utilizzo dei dati di cui ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo non comporta la profilazione delle persone di cui all’, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680 né una discriminazione nei confronti delle persone per i motivi menzionati all’ della Carta. I dati di cui ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo non sono utilizzati per il confronto o la comparazione con dati personali o per la combinazione con dati personali.
9. Le procedure poste in essere da eu-LISA per monitorare lo sviluppo e il funzionamento del router di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/818 comprendono la possibilità di produrre statistiche periodiche per assicurare tale monitoraggio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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