Art. 33

Responsabilità relative al router

In vigore dal 19 dic 2024
Responsabilità relative al router Lo Stato membro o il vettore aereo è responsabile di un danno arrecato al router conseguente all’inosservanza degli obblighi di cui al presente regolamento, come previsto dal diritto nazionale o dell’Unione applicabile, a meno che e nella misura in cui si dimostri che eu-LISA, un altro Stato membro o un altro vettore aereo abbia omesso di adottare provvedimenti ragionevolmente idonei a prevenire il danno o ridurne al minimo l’impatto.
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