Art. 30
Gruppo di contatto API-PNR
In vigore dal 19 dic 2024
Gruppo di contatto API-PNR
1. Entro la data di applicazione del presente regolamento di cui all’, secondo comma, il consiglio di amministrazione di eu-LISA istituisce un gruppo di contatto API-PNR.
2. Il gruppo di contatto API-PNR consente la comunicazione tra le autorità competenti degli Stati membri e i vettori aerei su questioni tecniche relative ai rispettivi compiti e obblighi ai sensi del presente regolamento.
3. Il gruppo di contatto API-PNR è composto da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri e dei vettori aerei, dal presidente del gruppo consultivo API-PNR e da esperti di eu-LISA.
4. Il consiglio di amministrazione di eu-LISA stabilisce il regolamento interno del gruppo di contatto API-PNR, previo parere del gruppo consultivo API-PNR.
5. Ove ritenuto necessario, il consiglio di amministrazione di eu-LISA può anche istituire sottogruppi del gruppo di contatto API-PNR per discutere specifiche questioni tecniche relative ai rispettivi compiti e obblighi delle autorità competenti degli Stati membri e dei vettori aerei a norma del presente regolamento.
6. Il gruppo di contatto API-PNR, compresi i suoi sottogruppi, non ha potere decisionale né mandato di rappresentare il consiglio di amministrazione di eu-LISA o i suoi membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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