Art. 8

Informazioni relative al finanziamento del progetto di acquisizione

In vigore dal 18 dic 2024
Informazioni relative al finanziamento del progetto di acquisizione 1.   Il candidato acquirente fornisce all’autorità competente del soggetto interessato una spiegazione dettagliata delle fonti di finanziamento specifiche del progetto di acquisizione, tra cui: a) una descrizione dettagliata dell’attività che ha generato i fondi e le attività per l’acquisizione, suffragata da documenti pertinenti, compresi bilanci, estratti conto bancari, dichiarazioni fiscali e qualsiasi altro documento o informazione che dimostri all’autorità competente che il progetto di acquisizione non costituisce un tentativo di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo; b) informazioni dettagliate sulle eventuali attività, comprese eventuali cripto-attività, che devono essere vendute per contribuire al finanziamento del progetto di acquisizione, tra cui le condizioni di vendita, il prezzo, la stima e informazioni dettagliate sulle caratteristiche di tali attività, comprese informazioni su quando, come e da chi sono state acquisite; c) informazioni dettagliate sull’accesso alle fonti di capitale e ai mercati finanziari, comprese informazioni dettagliate sugli strumenti finanziari da emettere; d) se i fondi utilizzati per l’acquisizione della partecipazione sono stati presi a prestito, informazioni sull’uso di tali fondi, compresi il nome dei prestatori rilevanti e informazioni dettagliate sulle linee di credito concesse, compresi scadenze, condizioni, pegni e garanzie personali, unitamente a informazioni sulla fonte di reddito da utilizzare per rimborsare tali prestiti; e) informazioni dettagliate sui mezzi di pagamento del progetto di acquisizione e sulla rete utilizzata per il trasferimento dei fondi diversi dai token di moneta elettronica; f) informazioni dettagliate su eventuali cripto-attività e sulla DLT corrispondente utilizzate per acquisire la partecipazione, su qualsiasi portafoglio, compresi la natura o il tipo di portafoglio, l’eventualità che sia custodito o non custodito, nel quale le cripto-attività utilizzate o scambiate in valuta ufficiale ai fini dell’acquisizione della partecipazione o i mezzi di accesso a tali cripto-attività sono state conservate o sono stati conservati, così come informazioni dettagliate sui prestatori di servizi per le cripto-attività utilizzati, nonché sugli indirizzi o sui conti di registro distribuito del cedente e del cessionario; g) informazioni su qualsiasi accordo finanziario con altre persone che sono o saranno azionisti del soggetto interessato. Ai fini della lettera d), laddove il prestatore non sia un ente creditizio o un ente finanziario autorizzato a concedere crediti, il candidato acquirente fornisce informazioni complete ed elementi di prova in merito all’origine dei fondi presi in prestito, tra cui l’attività, la forma giuridica e il luogo di residenza del prestatore, e qualsiasi clausola contrattuale che abiliti il prestatore a impartire istruzioni al debitore in merito alla partecipazione qualificata. 2.   Se è un trust, il candidato acquirente presenta all’autorità competente del soggetto interessato informazioni sul metodo di finanziamento del trust e sulle risorse che garantiscono la solidità finanziaria del trust a sostegno dell’emittente di token collegati ad attività.
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Informazioni relative al finanziamento del progetto di acquisizione (Art. 8 Regolamento (UE) 2025/413) — Testo vigente | Portale Normativo