Art. 3

Informazioni aggiuntive relative al candidato acquirente che è una persona giuridica

In vigore dal 18 dic 2024
Informazioni aggiuntive relative al candidato acquirente che è una persona giuridica 1.   Se è una persona giuridica, oltre alle informazioni di cui all’, paragrafo 2, il candidato acquirente fornisce all’autorità competente del soggetto interessato anche tutti gli elementi seguenti: a) informazioni di cui: i) all’, paragrafo 1, lettera a), punti da i) a x), e lettera b), in relazione alla persona giuridica e a qualsiasi impresa soggetta a controllo da parte della stessa; ii) all’, paragrafo 1, lettera c), in relazione alla persona giuridica stessa; iii) all’, paragrafo 1, lettera e), in relazione alla persona giuridica stessa; iv) all’, paragrafo 1, lettera f), in relazione alla persona giuridica stessa, a qualsiasi membro dell’organo di amministrazione nella sua funzione esecutiva della persona giuridica o qualsiasi impresa soggetta a controllo da parte della persona giuridica stessa; b) una descrizione degli interessi finanziari e degli interessi o rapporti non finanziari del candidato acquirente oppure, se del caso, del gruppo al quale il candidato acquirente appartiene, nonché delle persone che dirigono effettivamente la sua attività con: i) qualsiasi altro azionista o socio attuale del soggetto interessato; ii) qualsiasi persona autorizzata a esercitare diritti di voto nel soggetto interessato in uno dei casi seguenti o in una combinazione di essi: (1) i diritti di voto sono detenuti da un terzo con il quale tale persona ha concluso un accordo che li obbliga a adottare, con un esercizio concertato dei diritti di voto detenuti, una politica comune durevole in relazione all’organo di amministrazione del soggetto interessato in questione; (2) i diritti di voto sono detenuti da un terzo in virtù di un accordo, concluso con tale persona, che prevede il trasferimento provvisorio e retribuito di tali diritti di voto; (3) i diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate presso tale persona a titolo di garanzia, sempreché tale persona o entità controlli i diritti di voto e dichiari la volontà di esercitarli; (4) i diritti di voto sono inerenti alle azioni di cui tale persona ha l’usufrutto; (5) i diritti di voto sono detenuti o possono essere esercitati come indicato ai punti da 1) a 4) da un’impresa controllata da tale persona; (6) i diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate presso tale persona e possono essere esercitati discrezionalmente dalla medesima in assenza di istruzioni specifiche degli azionisti; (7) i diritti di voto sono detenuti da un terzo a suo nome per conto di tale persona; (8) i diritti di voto possono essere esercitati da tale persona in virtù di una delega, ove tale persona possa esercitarli discrezionalmente in assenza di istruzioni specifiche degli azionisti; iii) qualsiasi persona politicamente esposta ai sensi dell’, punto 9, della direttiva (UE) 2015/849; iv) qualsiasi persona che, conformemente alla legislazione nazionale, sia membro dell’organo di amministrazione, gestione o vigilanza, o dell’alta dirigenza del soggetto interessato; v) il soggetto interessato stesso o qualsiasi altro membro del relativo gruppo; c) nella misura in cui dai rapporti di cui alla lettera b) derivi un conflitto di interessi, le modalità proposte per la gestione di tale conflitto; d) informazioni su eventuali altri interessi o attività del candidato acquirente che possano essere in conflitto con gli interessi o le attività del soggetto interessato e possibili soluzioni per gestire tali conflitti di interesse; e) informazioni sulla struttura dell’azionariato del candidato acquirente comprendenti l’identità di tutti gli azionisti che esercitano un’influenza significativa e la rispettiva quota di capitale e i rispettivi diritti di voto, incluse informazioni su eventuali accordi conclusi tra gli azionisti; f) se il candidato acquirente fa parte di un gruppo in qualità di filiazione o di impresa madre, un organigramma dettagliato dell’intera struttura societaria e informazioni sulla quota di capitale e sui diritti di voto degli azionisti dei soggetti del gruppo che esercitano un’influenza significativa nonché sulle attività attualmente svolte dai soggetti del gruppo; g) se il candidato acquirente fa parte di un gruppo in qualità di filiazione o di impresa madre, informazioni sui rapporti tra i soggetti finanziari e i soggetti non finanziari del gruppo; h) l’indicazione di enti creditizi, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica, imprese di assicurazione o di riassicurazione, organismi di investimento collettivo e relativi gestori o imprese di investimento appartenenti al gruppo e i nomi delle competenti autorità di vigilanza; i) bilanci annuali, a livello individuale e, se del caso, a livello consolidato e subconsolidato, relativi agli ultimi tre esercizi, se la persona giuridica è stata attiva per tale periodo oppure relativi a un periodo più breve durante il quale la persona giuridica è stata attiva e sono stati redatti i bilanci. Ai fini della lettera b), le operazioni di credito, le garanzie personali e i diritti sulle garanzie, concessi o ricevuti, anche in relazione a cripto-attività o altre attività digitali, sono considerati parte degli interessi finanziari, mentre i rapporti familiari o stretti sono considerati parte degli interessi non finanziari. 2.   Il candidato acquirente presenta i bilanci annuali di cui al paragrafo 1, lettera i), comprendenti ciascuno gli elementi seguenti e, se del caso, approvati dal revisore legale o dall’impresa di revisione contabile ai sensi, rispettivamente, dell’, punto 2), o dell’, punto 3), della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9): a) lo stato patrimoniale; b) il conto profitti e perdite o il conto economico; c) le relazioni annuali e gli allegati finanziari e ogni altro documento registrato presso l’ufficio del registro o l’autorità competente di riferimento per la persona giuridica; d) se il candidato acquirente è una persona giuridica o un soggetto di nuova costituzione, in assenza di un bilancio, una sintesi aggiornata, relativa a una data più vicina possibile a quella di notifica, della situazione finanziaria del candidato acquirente, nonché delle previsioni finanziarie per i tre anni successivi, così come delle ipotesi di pianificazione utilizzate nello scenario di base e in quello di stress. 3.   Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il candidato acquirente che è una persona giuridica e ha la sede centrale in un paese terzo fornisce all’autorità competente del soggetto interessato tutte le informazioni seguenti: a) se la persona giuridica è soggetta a vigilanza da parte di un’autorità di un paese terzo nel settore dei servizi finanziari: i) un certificato di conformità o, se non disponibile, un certificato equivalente rilasciato da tale autorità del paese terzo in relazione alla persona giuridica; ii) se detta autorità rilascia tali dichiarazioni, una dichiarazione che attesti l’assenza di ostacoli o limiti alla comunicazione delle informazioni necessarie per la vigilanza sul soggetto interessato; b) informazioni generali sul regime regolamentare del paese terzo in questione applicabile alla persona giuridica, comprese informazioni sulla misura in cui il regime di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo del paese terzo è coerente con le raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale.
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