Art. 5
Misure transitorie
In vigore dal 18 dic 2024
Misure transitorie
1. L’additivo per mangimi Bacillus velezensis ATCC PTA-6737, autorizzato dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 306/2013, (UE) n. 787/2013, (UE) 2017/2276 e (UE) 2023/366, e le premiscele contenenti tale additivo, destinati a tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori, tranne che per la produzione di uova, suinetti svezzati, suidi svezzati diversi da Sus scrofa domesticus e scrofe, prodotti ed etichettati prima dell’8 luglio 2025 in conformità alle norme applicabili prima dell’8 gennaio 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, destinati a tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori, tranne che per la produzione di uova, suinetti svezzati, suidi svezzati diversi da Sus scrofa domesticus e scrofe, prodotti ed etichettati prima dell’8 gennaio 2026 in conformità alle norme applicabili prima dell’8 gennaio 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Storico versioni
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