Art. 3
Numeri di identificazione ed elenco degli organismi di valutazione della conformità
In vigore dal 18 dic 2024
Numeri di identificazione ed elenco degli organismi di valutazione della conformità
1. La Commissione assegna un numero di identificazione all’organismo di valutazione della conformità notificato. La Commissione assegna un numero di identificazione unico anche se l’organismo è notificato ai sensi di diversi sistemi europei di certificazione della cibersicurezza o atti dell’Unione.
2. Nel mettere a disposizione l’elenco degli organismi di valutazione della conformità notificati tramite lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione, essa include i numeri di identificazione assegnati agli organismi di valutazione della conformità notificati e le attività per le quali sono stati notificati.
3. L’ENISA mette a disposizione le informazioni relative agli organismi di valutazione della conformità notificati sul suo sito web apposito sui sistemi europei di certificazione della cibersicurezza di cui all’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/881.
Storico versioni
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