Art. 6
Norme in materia di informativa
In vigore dal 17 dic 2024
Norme in materia di informativa
1. Le persone che redigono i White Paper sulle cripto-attività di cui agli del regolamento (UE) 2023/1114 e i prestatori di servizi per le cripto-attività pubblicano nella sezione «Informazioni generali» della tabella 2 dell’allegato tutte le informazioni seguenti:
a)
il nome e l’identificativo della persona giuridica della persona che redige il White Paper sulle cripto-attività o del prestatore di servizi per le cripto-attività secondo quanto segnalato rispettivamente ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2984 della Commissione (9) o del regolamento delegato (UE) 2025/305 della Commissione (10);
b)
informazioni sulle caratteristiche dei meccanismi di consenso utilizzati per la convalida delle operazioni e per il mantenimento dell’integrità del registro distribuito, delle operazioni e della struttura di incentivazione secondo quanto segnalato ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2984;
c)
il periodo di riferimento della dichiarazione e il periodo per il quale sono utilizzate le stime.
2. Se, a norma dell’, paragrafo 2, le persone che redigono White Paper sulle cripto-attività utilizzano informazioni ottenute da altri White Paper sulle cripto-attività per ottemperare all’, esse forniscono il nome e l’identificativo pertinente della persona che redige tale altro White Paper sulle cripto-attività nella sezione «Fonti e metodologie» della pertinente tabella dell’allegato.
3. Qualora, a norma dell’articolo 66, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114, i prestatori di servizi per le cripto-attività utilizzino informazioni ottenute da un White Paper sulle cripto-attività per ottemperare all’, essi forniscono il nome e l’identificativo pertinente della persona che redige tale White Paper nella sezione «Fonti e metodologie» della pertinente tabella dell’allegato.
4. Se le informazioni di cui alle tabelle 2, 3 o 4 dell’allegato sono state oggetto di una verifica da parte di uno o più soggetti terzi, i nomi di tali soggetti terzi sono indicati nella sezione «Fonti e metodologie» della pertinente tabella dell’allegato.
5. Le metodologie utilizzate per calcolare gli indicatori climatici e altri indicatori connessi all’ambiente sono rigorose, sistematiche, obiettive, convalidabili e applicate in modo continuo.
Le informazioni di cui alla tabella 2, campo S.8, alla tabella 3, campi S.10 e S.11, e alla tabella 4, campi S.17 e S.18, dell’allegato sono calcolate conformemente agli orientamenti per il calcolo di cui all’allegato I, ESRS E1, appendice A, punto RA 32, del regolamento delegato (UE) 2023/2772.
Le informazioni di cui alla tabella 3, campi S.12, S.13 e S.14, e alla tabella 4, campi S.19, S.20 e S.21, di cui all’allegato sono calcolate conformemente agli orientamenti per il calcolo di cui all’allegato I, ESRS E1, appendice A, punti RA 39, 43, 45, 46 e 47, del regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione.
6. Qualora i nodi di rete DLT utilizzino meccanismi per compensare il proprio consumo energetico e le proprie emissioni di gas a effetto serra, l’uso di tali meccanismi può essere indicato separatamente nella sezione «Fonti e metodologie» delle tabelle 2, 3 e 4 dell’allegato. L’effetto di tali meccanismi di compensazione non è preso in considerazione nel calcolo degli indicatori climatici e di altri indicatori connessi all’ambiente.,
7. Qualora le informazioni relative agli indicatori climatici e ad altri indicatori connessi all’ambiente non siano prontamente disponibili, le informazioni di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera j), all’articolo 19, paragrafo 1, primo comma, lettera h), all’articolo 51, paragrafo 1, lettera g), o all’articolo 66, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114 contengono stime, insieme ai dettagli sui migliori sforzi compiuti per ottenere le informazioni, anche svolgendo ulteriori ricerche, cooperando con fornitori terzi di dati o esperti esterni oppure formulando ipotesi ragionevoli.
Tali dettagli sono indicati nella sezione «Fonti e metodologie» delle tabelle 2, 3 e 4 dell’allegato e comprendono:
a)
la segnalazione dell’utilizzo di stime e una chiara indicazione di quali indicatori di sostenibilità siano forniti sulla base di stime;
b)
la metodologia utilizzata per calcolare gli indicatori climatici e altri indicatori connessi all’ambiente, compresa una descrizione degli scostamenti dagli orientamenti per il calcolo di cui al paragrafo 5, secondo e terzo comma, una spiegazione dei motivi di tali scostamenti nonché le principali ipotesi e i principi di precauzione alla base di tali stime.
8. Nella sezione «Fonti e metodologie» delle tabelle 2, 3 e 4 dell’allegato possono essere fornite le seguenti informazioni:
a)
la metodologia per stimare i parametri mancanti, non comunicati o comunicati in misura incompleta;
b)
le serie di dati esterni utilizzati per la stima dei parametri mancanti, non comunicati o comunicati in misura incompleta;
c)
se del caso, il nome e un collegamento ipertestuale al sito web del fornitore esterno dei dati su cui si basano le stime; e,
d)
se del caso, la metodologia utilizzata per compensare il proprio consumo energetico conformemente al paragrafo 6.
Qualora non siano fornite le informazioni di cui alle lettere da a) a d), si indica chiaramente che tali informazioni non sono incluse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2025:422:oj#art-6