Art. 1

Definizioni

In vigore dal 17 dic 2024
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: a) «struttura di incentivazione»: l’insieme di incentivi e sanzioni istituito nell’ambito di un meccanismo di consenso per incentivare economicamente i nodi di rete della tecnologia a registro distribuito (DLT) a cooperare nell’applicazione delle norme e delle procedure del meccanismo di consenso ai fini della convalida delle operazioni in cripto-attività; b) «emissioni di gas a effetto serra»: le emissioni dei gas elencati nell’allegato V, parte 2, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), espresse in tonnellate di CO2 equivalente; c) «indicatori climatici e altri indicatori connessi all’ambiente»: gli indicatori elencati nella sezione «Indicatore chiave obbligatorio sul consumo energetico» della tabella 2 dell’allegato, nella sezione «Indicatori chiave supplementari in materia di energia e di emissioni di gas a effetto serra» della tabella 3 dell’allegato e nella sezione «Indicatori facoltativi» della tabella 4 dell’allegato; d) «emissioni di gas a effetto serra DLT di ambito 1»: le emissioni di gas a effetto serra generate da fonti controllate dai nodi di rete della tecnologia a registro distribuito (DLT) che utilizzano il meccanismo di consenso; e) «emissioni di gas a effetto serra DLT di ambito 2»: le emissioni di gas a effetto serra derivanti dal consumo di energia elettrica, vapore o altre fonti di energia generata a monte e acquistata dai nodi di rete DLT che utilizzano il meccanismo di consenso; f) «emissioni di gas a effetto serra DLT di ambito 3»: tutte le emissioni indirette, a monte e a valle, di gas a effetto serra non contemplate alle lettere d) ed e) che si verificano nella catena del valore dei nodi di rete DLT che utilizzano il meccanismo di consenso; g) «energia da fonti rinnovabili» o «energia rinnovabile»: l’energia da fonti rinnovabili o l’energia rinnovabile quale definita all’, punto 1), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6); h) «rifiuto»: rifiuto quale definito all’, punto 23), della direttiva (UE) 2018/2001; i) «rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche» («RAEE»): rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche quali definiti all’, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7); j) «rifiuto non riciclato»: qualsiasi rifiuto non riciclato secondo la definizione di «riciclaggio», di cui all’, punto 17), della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8); k) «rifiuto pericoloso»: i rifiuti pericolosi quali definiti all’, punto 2), della direttiva 2008/98/CE; l) «risorse naturali»: le risorse naturali quali definite nell’allegato II, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2023/2772.
Storico versioni

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