Art. 2
Identificativi della persona giuridica
In vigore dal 16 dic 2024
Identificativi della persona giuridica
Quando utilizzano l’identificativo della persona giuridica ISO 17442, le persone che redigono un White Paper sulle cripto-attività di cui all’articolo 6, 19 o 51 del regolamento (UE) 2023/1114 assicurano che l’identificativo sia:
a)
valido e rilasciato conformemente alle condizioni di qualsivoglia unità operativa locale del sistema internazionale di identificazione delle persone giuridiche;
b)
inserito nella base dati degli identificativi internazionali delle persone giuridiche gestita dall’unità operativa centrale nominata dal comitato di sorveglianza sulla regolamentazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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