Art. 1
In vigore dal 16 dic 2024
Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:
1)
l’articolo 3 quaterdecies è così modificato:
a)
al paragrafo 6, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«6. A decorrere dal 5 febbraio 2023 e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti della Croazia possono autorizzare fino al 31 dicembre 2025 l’acquisto, l’importazione o il trasferimento di gasolio sottovuoto, che rientra nel codice NC 2710 19 71, originario della Russia o esportato dalla Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:»
;
b)
al paragrafo 8, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«A titolo di deroga temporanea, a decorrere dal 5 giugno 2025 i divieti di cui al terzo comma si applicano all’importazione e al trasferimento verso la Cechia, nonché alla vendita ad acquirenti in Cechia, di prodotti petroliferi ottenuti da petrolio greggio fornito mediante oleodotto a un altro Stato membro di cui al paragrafo 3, lettera d). Se forniture alternative per tali prodotti petroliferi sono messe a disposizione della Cechia prima di tale data, il Consiglio pone fine a detta deroga temporanea. Durante il periodo fino al 5 giugno 2025 i quantitativi di tali prodotti petroliferi importati in Cechia da altri Stati membri non superano i quantitativi medi importati in Cechia da tali altri Stati membri nello stesso periodo durante i cinque anni precedenti.»
;
2)
all’articolo 5 bis è inserito il paragrafo seguente:
«12 bis. Gli atti che il depositario centrale di titoli compie in buona fede a norma dei paragrafi da 4 a 12 basandosi sul fatto che sono conformi al presente regolamento non comportano alcun genere di responsabilità da parte di detto depositario, dei suoi amministratori o dei suoi dipendenti, salvo se è dimostrato che si è verificata negligenza.»
;
3)
l’articolo 5 bis bis è così modificato:
a)
al paragrafo 3 la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 31 dicembre 2025, di un’impresa in partecipazione o analogo dispositivo giuridico concluso prima del 16 marzo 2022 cui partecipa una persona giuridica, un’entità o un organismo di cui al paragrafo 1;»
;
b)
il paragrafo 3 bis è sostituito dal seguente:
«3 bis. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, le operazioni strettamente necessarie per il disinvestimento e il ritiro entro il 31 dicembre 2025 da parte delle entità di cui al paragrafo 1 o delle loro controllate nell’Unione da una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti nell’Unione.»
;
4)
all’articolo 11, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti, sulla base di una valutazione specifica e caso per caso, possono autorizzare, fino al 31 dicembre 2025, la soddisfazione di un credito presentato da una delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1, lettera b), alle condizioni che le autorità competenti ritengono appropriate e dopo aver stabilito che la soddisfazione del credito è strettamente necessaria per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia.»
;
5)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 11 quater
1. Nessuna ingiunzione, nessuna ordinanza, nessun provvedimento riparativo, nessuna sentenza né altra decisione giudiziaria adottati a norma dell’articolo 248 del codice di procedura arbitrale della Federazione russa o di normativa russa equivalente ovvero derivanti da tale articolo o normativa sono riconosciuti o eseguiti in uno Stato membro.
2. Nessuna richiesta di assistenza nel corso di un’indagine o di altro procedimento penale e nessuna pena né altra sanzione a norma del codice penale russo basate su una presunta violazione di un’ingiunzione, un’ordinanza, un provvedimento riparativo, una sentenza o altra decisione giudiziaria adottati a norma dell’articolo 248 del codice di procedura arbitrale della Federazione russa o di normativa russa equivalente ovvero derivanti da tale articolo o normativa sono riconosciute, attuate o eseguite in uno Stato membro.»
;
6)
l’articolo 12 ter è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. In deroga agli nonies e 3 duodecies, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento dei beni e delle tecnologie elencati negli allegati II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX e XXIII del presente regolamento e nell’allegato I del regolamento (UE) 2021/821, nonché la vendita, la concessione in licenza o qualsiasi altro trasferimento di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali, in relazione ai beni e alle tecnologie di cui sopra fino al 31 dicembre 2025, qualora la vendita, la fornitura, il trasferimento, la concessione in licenza, il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo siano strettamente necessari per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:»
;
b)
il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:
«1 bis. In deroga all’, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento dei beni e delle tecnologie elencati nell’allegato II fino al 31 dicembre 2025, qualora la vendita, la fornitura o il trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire da un’impresa in partecipazione registrata o costituita a norma del diritto di uno Stato membro prima del 24 febbraio 2022, cui partecipa una persona giuridica russa, un’entità russa o un organismo russo e che gestisce un’infrastruttura di gasdotti tra la Russia e paesi terzi.»
;
c)
al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«2. In deroga agli articoli 3 octies e 3 decies, le autorità competenti possono autorizzare l’importazione o il trasferimento dei beni elencati negli allegati XVII e XXI fino al 31 dicembre 2025 qualora tale importazione o trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:»
;
d)
al paragrafo 2 bis, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«2 bis. In deroga all’articolo 5 quindecies, le autorità competenti possono autorizzare il proseguimento della prestazione di servizi ivi indicati fino al 31 dicembre 2025 qualora sia strettamente necessaria per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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