Art. 1
In vigore dal 16 dic 2024
Il regolamento (UE) n. 269/2014 è così modificato:
1)
All’articolo 6 ter del regolamento (UE) n. 269/2014, il paragrafo 5 septies è sostituito dal seguente:
«5 septies. In deroga all’ del presente regolamento, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati oppure la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche alle persone elencate alle voci numero 92, 694 e 920 di cui alla rubrica “Persone” dell’allegato I, dopo aver accertato che:
a)
i fondi o le risorse economiche sono necessari per la vendita e il trasferimento entro il 30 giugno 2025 dei diritti di proprietà direttamente o indirettamente detenuti da una di tali persone in una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti nell’Unione; e
b)
il ricavato di tale vendita e trasferimento è congelato.»
;
2)
all’articolo 6 ter è inserito il paragrafo seguente:
«5 undecies. In deroga all’ del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri possono, alle condizioni che ritengono appropriate, autorizzare lo svincolo delle disponibilità liquide congelate da un depositario centrale di titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 e riconducibili all’entità di cui alla rubrica “Entità”, voce 101, dell’allegato I del presente regolamento o ad altra entità elencata in tale rubrica dopo aver accertato che:
a)
il depositario centrale di titoli interessato intrattenga uno o più conti con l’entità di cui alla rubrica “Entità”, voce 101, dell’allegato I del presente regolamento;
b)
l’entità, di cui alla rubrica “Entità”, voce 101, dell’allegato I del presente regolamento, o altra entità intrattenga uno o più conti con il depositario centrale di titoli detentore delle disponibilità liquide da svincolare;
c)
l’entità di cui alla rubrica “Entità”, voce 101, dell’allegato I del presente regolamento, abbia addebitato un importo al conto o ai conti di cui alla lettera a) dl presente paragrafo ai sensi di una legge, un decreto, un regolamento, una decisione giudiziaria o amministrativa o altra misura riconducibile, direttamente o indirettamente, alla Federazione russa senza il previo consenso del depositario centrale di titoli interessato;
d)
il depositario centrale di titoli interessato usi le disponibilità liquide svincolate per assolvere i suoi obblighi giuridici nei confronti dei partecipanti e l’importo svincolato non superi l’importo addebitato di cui alla lettera c) del presente paragrafo; e
e)
le disponibilità liquide svincolate non siano messe a disposizione in violazione dell’, paragrafo 2.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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