Art. 1
Aiuti “de minimis”
In vigore dal 10 dic 2024
Il regolamento (UE) n. 1408/2013 è così modificato:
(1)
all’, paragrafo 1, lettera b), la nota è sostituita dalla seguente:
«(*)
Poiché, conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (accordo di recesso, GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/withd_2020/sign), in particolare l’articolo 10 e l’allegato 5 del Quadro di Windsor (cfr. la dichiarazione comune n. 1/2023 dell’Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall’accordo di recesso, del 24 marzo 2023, GU L 102, del 17.4.2023, pag. 87), alcune disposizioni del diritto dell’Unione concernenti gli aiuti di Stato in relazione alle misure che incidono sugli scambi tra l’Irlanda del Nord e l’Unione continuano ad applicarsi al Regno Unito, ai fini del presente regolamento tutti i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.»;
(2)
all’, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;
(3)
l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
Aiuti “de minimis”
1. Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
2. L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 50 000 EUR nell’arco di tre anni.
3. L’importo cumulativo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell’arco di tre anni non può superare il limite nazionale stabilito nell’allegato.
4. Gli aiuti “de minimis” sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti “de minimis” all’impresa.
5. Il massimale “de minimis” e il limite nazionale di cui ai paragrafi 2 e 3 si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto “de minimis” o dall’obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’Unione.
6. Ai fini dei massimali degli aiuti “de minimis” e dei limiti nazionali, di cui ai paragrafi 2 e 3, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l’importo dell’aiuto corrisponde all’equivalente sovvenzione lordo.
7. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell’aiuto.
8. Qualora la concessione di nuovi aiuti “de minimis” comporti il superamento del massimale degli aiuti “de minimis” e dei limiti nazionali, di cui ai paragrafi 2 e 3, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.
9. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti “de minimis” a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il pertinente massimale “de minimis” o i pertinenti limiti nazionali, occorre tener conto di tutti gli aiuti “de minimis” precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti “de minimis” legittimamente concessi prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi.
10. In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti “de minimis” concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti “de minimis”. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.»
;
(4)
L’articolo 4 è così modificato:
a)
al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50 % dell’importo preso in prestito e ammonta a 250 000 EUR su un periodo di cinque anni oppure a 125 000 EUR su un periodo di dieci anni; se un prestito è inferiore a tali importi e/o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l’equivalente sovvenzione lordo di tale prestito viene calcolato in proporzione al massimale “de minimis” di cui all’articolo 3, paragrafo 2; oppure»;
b)
al paragrafo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
la garanzia non eccede l’80 % del prestito sotteso e ha un importo garantito di 375 000 EUR e una durata di 5 anni o un importo garantito di 187 500 EUR e una durata di 10 anni; se l’importo garantito è inferiore a tali importi e/o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l’equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione ai massimali “de minimis” di cui all’articolo 3, paragrafo 2; oppure»;
(5)
l’articolo 5 è così modificato:
a)
i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Se un’impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno più dei settori che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/2831 (*1) o svolge altre attività soggette a tale regolamento, gli aiuti “de minimis” concessi a norma del presente regolamento per attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti “de minimis” concessi a favore dei suddetti settori o attività a concorrenza del pertinente massimale previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2831, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati, che la produzione primaria di prodotti agricoli non benefici di aiuti “de minimis” concessi conformemente al regolamento (UE) 2023/2831.
2. Se un’impresa che opera nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, gli aiuti “de minimis” concessi a norma del presente regolamento per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti “de minimis” a favore di attività in quest’ultimo settore concessi a norma del regolamento (UE) n. 717/2014 a concorrenza del pertinente massimale più elevato previsto da uno dei suddetti regolamenti, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti “de minimis” concessi conformemente al regolamento (UE) n. 717/2014.
(*1) (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” (GU L, 2023/2831, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2831/oj).»;"
b)
è inserito il seguente paragrafo 2 bis:
«2 bis Gli aiuti “de minimis” concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti “de minimis” concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione (*2).
(*2) Regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (“
de minimis”
) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 2023/2832, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2832/oj).»;"
(6)
l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Monitoraggio e relazioni
1. Gli Stati membri provvedono affinché, a partire dal 1° gennaio 2027, le informazioni sugli aiuti “de minimis” concessi siano inserite in un registro centrale a livello nazionale o dell’Unione. Le informazioni inserite nel registro centrale comprendono l’identificazione del beneficiario, l’importo dell’aiuto, la data di concessione, l’autorità che concede l’aiuto, lo strumento di aiuto e il settore interessato sulla base della classificazione statistica delle attività economiche nell’Unione (“classificazione NACE”). Il registro centrale è istituito in modo da consentire un facile accesso del pubblico alle informazioni, garantendo nel contempo il rispetto delle norme dell’Unione in materia di protezione dei dati, anche mediante l’utilizzo di pseudonimi per alcune voci specifiche, se necessario.
2. Gli Stati membri inseriscono le informazioni di cui al paragrafo 1 nel registro centrale sugli aiuti “de minimis” concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro interessato entro 20 giorni lavorativi dalla concessione dell’aiuto. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire l’esattezza dei dati contenuti nel registro centrale.
3. Gli Stati membri conservano le informazioni registrate relative agli aiuti “de minimis” per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di concessione degli aiuti.
4. Uno Stato membro eroga nuovi aiuti “de minimis” a norma del presente regolamento soltanto dopo aver verificato che i nuovi aiuti “de minimis” non portino l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi all’impresa interessata a un livello superiore ai massimali di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e che siano rispettate le condizioni di cui al presente regolamento.
5. Gli Stati membri che utilizzano un registro centrale a livello nazionale presentano alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, i dati aggregati sugli aiuti “de minimis” concessi l’anno precedente. I dati aggregati contengono il numero di beneficiari, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi e l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi per settore, utilizzando la “classificazione NACE”. La prima trasmissione di dati riguarda gli aiuti “de minimis” concessi dal 1o gennaio al 31 dicembre 2027. Gli Stati membri possono comunicare alla Commissione le informazioni relative a periodi precedenti per i quali siano disponibili i dati aggregati.
6. Su richiesta scritta della Commissione lo Stato membro interessato trasmette, entro 20 giorni lavorativi o un termine più lungo specificato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare che siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all’importo complessivo degli aiuti “de minimis” ricevuti dalle singole imprese a norma del presente regolamento e di altri regolamenti “de minimis”.»
;
(7)
L’articolo 7 è così modificato:
a)
è inserito il seguente paragrafo 3 bis:
«3 bis Si ritiene che gli aiuti “de minimis” individuali concessi tra il 1° gennaio 2014 e il 20 dicembre 2024, a norma delle disposizioni del presente regolamento applicabili al momento di concedere l’aiuto, non rispettino tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.»
;
b)
è aggiunto il seguente paragrafo 5:
«5. In attesa che il registro centrale sia istituito e copra un periodo di tre anni, quando intende concedere a un’impresa aiuti “de minimis” a norma del presente regolamento, lo Stato membro informa detta impresa in forma scritta o elettronica comunicandole l’importo dell’aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, il servizio di interesse economico generale per il quale viene concesso e il suo carattere “de minimis”, facendo direttamente riferimento al presente regolamento. Se un aiuto “de minimis” è concesso a più imprese a norma del presente regolamento nell’ambito di un regime e importi diversi di aiuti individuali sono concessi a tali imprese nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può scegliere di adempiere a quest’obbligo segnalando alle imprese un importo che corrisponda all’importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tali casi, la somma fissa è usata per determinare se il massimale di cui all’articolo 3, paragrafo 2 è rispettato. Prima di concedere l’aiuto, lo Stato membro richiede inoltre all’impresa interessata una dichiarazione, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto “de minimis” ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti “de minimis” nell’arco di un periodo di tre anni.»
;
(8)
all’articolo 8, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Si applica fino al 31 dicembre 2032.»;
(9)
l’allegato I è sostituito dall’allegato del presente regolamento;
(10)
l’allegato II è soppresso.
Storico versioni
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