Art. 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2022/127
In vigore dal 5 dic 2024
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2022/127
Il regolamento delegato (UE) 2022/127 è così modificato:
1.
all’articolo 13, paragrafo 2, è inserito il secondo comma seguente:
«In deroga al primo comma, gli Stati membri non sono tenuti a fornire giustificazioni ai fini della verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione per le deviazioni degli importi unitari realizzati rispetto agli importi unitari previsti se la spesa totale corrispondente a tali deviazioni non supera il 2 % della spesa totale dichiarata nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione a norma dell’articolo 134, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115 per l’esercizio finanziario in questione. Per calcolare tale soglia sono prese in considerazione solo le deviazioni che determinano un eccesso di spesa.
Gli Stati membri forniscono tuttavia giustificazioni ai fini della verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione per tutti gli eccessi degli importi unitari realizzati rispetto agli importi unitari massimi previsti.»;
2.
all’articolo 14, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. Ove uno Stato membro presenti elementi oggettivi che non soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, ma che dimostrano che la perdita massima per i fondi è inferiore o pari a quella che risulterebbe dall’applicazione di un tasso forfettario inferiore rispetto a quello proposto, la Commissione utilizza tale tasso forfettario inferiore per determinare gli importi da escludere dal finanziamento dell’Unione a norma dell’articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116.»
;
3.
all’articolo 15, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Se lo Stato membro dimostra che la perdita massima per il FEAGA e il FEASR è inferiore o pari a quella che deriverebbe dall’applicazione di un tasso forfettario inferiore a quello proposto, la Commissione può utilizzare tale tasso forfettario inferiore o la valutazione dei sistemi di governance dell’organismo di certificazione nel quadro del suo audit di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2021/2116 per determinare gli importi da escludere dal finanziamento dell’Unione durante la procedura di conformità a norma dell’articolo 55 di tale regolamento.»
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Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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