Art. 16
Riservatezza
In vigore dal 4 dic 2024
Riservatezza
1. Lo Stato membro e la Commissione applicano le proprie norme in materia di segreto professionale o impongono altri obblighi di riservatezza equivalenti riguardo al sistema di informazione in conformità del diritto nazionale o dell’Unione.
2. Il partecipante al sistema di informazione garantisce che le persone che operano sotto la sua autorità si attengano alle richieste di trattamento riservato delle informazioni scambiate nel sistema formulate da altri partecipanti al sistema.
Storico versioni
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