Art. 2
Definizioni
In vigore dal 29 nov 2024
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito»: una comunicazione redatta, pubblicata e messa a disposizione a norma dell’articolo 48 ter, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE e comprendente le informazioni di cui all’articolo 48 quater, paragrafi 2 e 3;
2)
«tassonomia di base»: l’insieme combinato degli elementi della tassonomia di cui all’allegato IV, tabella 2, e la seguente raccolta di link:
a)
linkbase di presentazione, che raggruppa gli elementi della tassonomia;
b)
linkbase di calcolo, che esprime le relazioni aritmetiche tra gli elementi della tassonomia;
c)
linkbase delle etichette, che descrive il significato di ciascun elemento della tassonomia;
d)
linkbase di definizione, che definisce le relazioni dimensionali degli elementi della tassonomia di base;
3)
«formato XHTML»: un tipo standard di formato in linguaggio HTML (Hyper Text Markup Language) conforme al linguaggio XHTML (Extensible Hyper Text Markup Language);
4)
«Inline XBRL»: specifica dello standard eXtensible Business Reporting Language (XBRL) sviluppato da XBRL International.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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