Art. 1

In vigore dal 29 nov 2024
Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato: 1. all’articolo 136, paragrafo 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) gli strumenti musicali portatili e gli strumenti, apparecchi ed attrezzature accessorie di cui al capitolo 92, nota 1, lettera b), della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, quando tali accessori sono trasportati e utilizzati insieme a strumenti musicali portatili e quando gli strumenti musicali portatili e tali accessori sono importati temporaneamente da viaggiatori e destinati ad essere utilizzati come materiale professionale;»; 2. all’articolo 138, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) gli strumenti musicali portatili e gli strumenti, apparecchi ed attrezzature accessorie di cui al capitolo 92, nota 1, lettera b), della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, quando tali accessori sono trasportati e utilizzati insieme a strumenti musicali portatili e quando gli strumenti musicali portatili e tali accessori sono reimportati da viaggiatori e beneficiano dell’esenzione dal dazio all’importazione come merci in reintroduzione a norma dell’articolo 203 del codice;»; 3. all’articolo 140, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) gli strumenti musicali portatili e gli strumenti, apparecchi ed attrezzature accessorie di cui al capitolo 92, nota 1, lettera b), della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, quando tali accessori sono trasportati e utilizzati insieme a strumenti musicali portatili e quando gli strumenti musicali portatili e tali accessori sono esportati temporaneamente da viaggiatori e destinati ad essere utilizzati dagli stessi;»; 4. all’articolo 155, nella frase introduttiva e alla lettera b), il codice NC «0803 90 10 » è sostituito dal codice NC «0803 90 19 »; 5. All’articolo 226, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   In deroga al paragrafo 1, l’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per gli strumenti musicali portatili e gli strumenti, apparecchi ed attrezzature accessorie di cui al capitolo 92, nota 1, lettera b), della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, quando tali accessori sono trasportati e utilizzati insieme a strumenti musicali portatili e quando gli strumenti musicali portatili e tali accessori sono importati temporaneamente da viaggiatori e destinati ad essere utilizzati come materiale professionale. I viaggiatori possono risiedere all’interno o all’esterno del territorio doganale dell’Unione.» .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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