Art. 4

Requisiti generali

In vigore dal 28 nov 2024
Requisiti generali 1.   I sistemi nazionali di certificazione coprono i requisiti funzionali, di cibersicurezza e in materia di protezione dei dati utilizzando, se disponibili e applicabili, i sistemi di certificazione seguenti: a) sistemi europei di certificazione della cibersicurezza istituiti a norma del regolamento (UE) 2019/881, compreso l’EUCC; b) sistemi nazionali di certificazione della cibersicurezza contemplati dall’EUCC, conformemente all’articolo 49 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/482. 2.   I sistemi nazionali di certificazione possono inoltre fare riferimento, se disponibili e applicabili, a: a) altri sistemi nazionali di certificazione pertinenti; b) norme internazionali, europee e nazionali; c) specifiche tecniche che soddisfano le prescrizioni di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). 3.   I sistemi nazionali di certificazione: a) specificano gli elementi di cui alla sezione 6.5 della norma EN ISO/IEC 17067:2013; b) sono attuati come un sistema di tipo 6, conformemente alla sezione 5.3.8 della norma EN ISO/IEC 17067:2013. 4.   I sistemi nazionali di certificazione rispettano i requisiti seguenti: a) soltanto i fornitori di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 910/2014 sono idonei a ottenere il rilascio di certificati nel contesto dei sistemi nazionali di certificazione; b) soltanto il marchio di fiducia è utilizzato come marchio di conformità; c) i fornitori di soluzioni di portafoglio e del regime di identificazione elettronica nel contesto del quale dette soluzioni sono fornite includono riferimenti al regolamento (UE) n. 910/2014 e al presente regolamento quando fanno riferimento al sistema; d) i fornitori di soluzioni di portafoglio e del regime di identificazione elettronica nel contesto del quale dette soluzioni sono fornite completano la valutazione dei rischi del regime di cui all’, paragrafo 5, lettera f), per individuare i rischi e le minacce specifici per la loro attuazione e propongono misure di trattamento adeguate per tutti i rischi e le minacce pertinenti; e) le responsabilità e l’azione legale sono stabilite e includono riferimenti alla legislazione nazionale applicabile, che definisce le responsabilità e le possibili azioni legali, qualora la certificazione nel contesto del sistema sia utilizzata in modo fraudolento. 5.   La valutazione di cui al paragrafo 4, lettera d), è condivisa con l’organismo di certificazione ai fini della valutazione.
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