Art. 5
Pubblicazioni da parte della Commissione
In vigore dal 28 nov 2024
Pubblicazioni da parte della Commissione
1. La Commissione redige, tiene aggiornato e pubblica un elenco contenente le informazioni notificate dagli Stati membri sui conservatori dei registri delle parti facenti affidamento sul portafoglio e sui registri delle parti facenti affidamento sul portafoglio di cui all’allegato II, sezione 1.
2. La Commissione redige, tiene aggiornato e pubblica un elenco contenente le informazioni notificate dagli Stati membri sui fornitori di portafogli, sui fornitori di dati di identificazione personale e sui fornitori di certificati di accesso delle parti facenti affidamento sul portafoglio di cui all’allegato II, sezioni 2, 3 e 4.
3. La Commissione garantisce che sia possibile accedere agli elenchi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo:
a)
tanto in forma firmata o sigillata elettronicamente adatta al trattamento automatizzato, quanto attraverso un sito web leggibile dall’uomo disponibile quanto meno in lingua inglese;
b)
senza la necessità di registrarsi o di essere autenticati per ottenere o leggere gli elenchi;
c)
in modo sicuro utilizzando una cifratura a livello di trasporto (transport layer) all’avanguardia.
4. Oltre alle pubblicazioni degli elenchi di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione pubblica:
a)
le specifiche tecniche utilizzate dalla Commissione per la struttura degli elenchi;
b)
i dettagli dell’URL presso il quale sono pubblicati gli elenchi;
c)
i certificati da utilizzare per verificare la firma o il sigillo apposti sugli elenchi;
d)
i dettagli dei meccanismi utilizzati per convalidare le modifiche dell’ubicazione di cui alla lettera (b) o dei certificati di cui alla lettera(c).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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