Art. 5

Pubblicazioni da parte della Commissione

In vigore dal 28 nov 2024
Pubblicazioni da parte della Commissione 1.   La Commissione redige, tiene aggiornato e pubblica un elenco contenente le informazioni notificate dagli Stati membri sui conservatori dei registri delle parti facenti affidamento sul portafoglio e sui registri delle parti facenti affidamento sul portafoglio di cui all’allegato II, sezione 1. 2.   La Commissione redige, tiene aggiornato e pubblica un elenco contenente le informazioni notificate dagli Stati membri sui fornitori di portafogli, sui fornitori di dati di identificazione personale e sui fornitori di certificati di accesso delle parti facenti affidamento sul portafoglio di cui all’allegato II, sezioni 2, 3 e 4. 3.   La Commissione garantisce che sia possibile accedere agli elenchi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo: a) tanto in forma firmata o sigillata elettronicamente adatta al trattamento automatizzato, quanto attraverso un sito web leggibile dall’uomo disponibile quanto meno in lingua inglese; b) senza la necessità di registrarsi o di essere autenticati per ottenere o leggere gli elenchi; c) in modo sicuro utilizzando una cifratura a livello di trasporto (transport layer) all’avanguardia. 4.   Oltre alle pubblicazioni degli elenchi di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione pubblica: a) le specifiche tecniche utilizzate dalla Commissione per la struttura degli elenchi; b) i dettagli dell’URL presso il quale sono pubblicati gli elenchi; c) i certificati da utilizzare per verificare la firma o il sigillo apposti sugli elenchi; d) i dettagli dei meccanismi utilizzati per convalidare le modifiche dell’ubicazione di cui alla lettera (b) o dei certificati di cui alla lettera(c).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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