Art. 3
Integrità dell’unità di portafoglio
In vigore dal 28 nov 2024
Integrità dell’unità di portafoglio
1. Le unità di portafoglio non eseguono alcuna funzionalità di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 910/2014, eccetto l’autenticazione dell’utente del portafoglio per l’accesso all’unità di portafoglio, fino a quando l’unità di portafoglio non abbia autenticato con successo l’utente del portafoglio.
2. Per ciascuna unità di portafoglio, i fornitori di portafogli appongono una firma o un sigillo su almeno un attestato di unità di portafoglio conforme ai requisiti di cui all’. Il certificato utilizzato per firmare o sigillare l’attestato di unità di portafoglio è rilasciato sulla base di un certificato che figura nell’elenco di fiducia di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2024/2980.
Storico versioni
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