Art. 5
Revoca dei dati di identificazione personale
In vigore dal 28 nov 2024
Revoca dei dati di identificazione personale
1. I fornitori di dati di identificazione personale rilasciati a un’unità di portafoglio dispongono di politiche scritte e accessibili al pubblico relative alla gestione dello stato della validità, comprese, se del caso, le condizioni alle quali tali dati di identificazione personale possono essere revocati senza indugio.
2. Soltanto i fornitori di dati di identificazione personale o di attestati elettronici di attributi possono revocare i dati di identificazione personale o gli attestati elettronici di attributi da essi rilasciati.
3. Qualora abbiano revocato i dati di identificazione personale, i fornitori di dati di identificazione personale, entro 24 ore dalla revoca, informano attraverso canali dedicati e sicuri gli utenti del portafoglio interessati da tali dati di identificazione personale, indicando altresì i motivi della revoca. Ciò avviene in maniera concisa, facilmente accessibile e utilizzando un linguaggio semplice e chiaro.
4. Qualora revochino dati di identificazione personale rilasciati a unità di portafoglio, i fornitori di dati di identificazione personale procedono in tal senso in ciascuna delle circostanze seguenti:
a)
su richiesta esplicita dell’utente del portafoglio alla cui unità di portafoglio sono stati rilasciati i dati di identificazione personale o l’attestato elettronico di attributi;
b)
qualora l’attestato di unità di portafoglio a cui sono stati rilasciati i dati di identificazione personale sia stato revocato;
c)
in altre situazioni determinate dai fornitori di dati di identificazione personale o di attestati elettronici di attributi nelle loro politiche di cui al paragrafo 1.
5. I fornitori di dati di identificazione personale rilasciati a un’unità di portafoglio garantiscono che le revoche non possano essere annullate.
6. I dati di identificazione personale revocati rimangono accessibili per il tempo previsto dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale.
7. Qualora revochino dati di identificazione personale rilasciati a unità di portafoglio, i fornitori di dati di identificazione personale rendono pubblicamente disponibili lo stato di validità dei dati di identificazione personale da essi rilasciati, secondo modalità tali da tutelare la vita privata, e indicano l’ubicazione di tali informazioni nei dati di identificazione personale.
8. I fornitori di dati di identificazione personale rendono possibili tecniche di tutela della vita privata che impediscono i collegamenti laddove gli attestati elettronici di attributi non richiedano l’identificazione dell’utente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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