Art. 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 223/2009
In vigore dal 27 nov 2024
Modifiche del regolamento (CE) n. 223/2009
Il regolamento (CE) n. 223/2009 è così modificato:
1)
l’articolo 3 è così modificato:
a)
sono inseriti i punti seguenti:
«4 bis)
“dati”: qualsiasi rappresentazione digitale o non digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni sulle unità osservate;
4 ter)
“metadati”: qualsiasi informazione che definisce e descrive dati e processi;
4 quater)
“titolare dei dati”: una persona fisica o giuridica o qualsiasi altra entità che ha il diritto, conformemente al diritto dell’Unione o nazionale applicabile, e la capacità di gestire e mettere a disposizione i dati ottenuti nell’ambito della propria attività;»
;
b)
sono inseriti i punti seguenti:
«5 bis)
“fonte di dati”: una fonte che fornisce dati pertinenti e necessari, di per sé o in combinazione con dati provenienti da altre fonti, per lo sviluppo e la produzione di statistiche, tra cui indagini, censimenti, dati amministrativi o dati messi a disposizione dai titolari dei dati su richiesta;
5 ter)
“accesso ai dati”: il trattamento, da parte di un istituto nazionale di statistica, di altre autorità nazionali o della Commissione (Eurostat), di dati forniti o messi a disposizione da un titolare dei dati, conformemente a specifici requisiti tecnici, giuridici od organizzativi;»
;
c)
il punto 8 è sostituito dal seguente:
«8)
“uso a fini statistici”: l’uso esclusivo per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di analisi e risultati statistici da parte delle autorità statistiche, anche per la ricerca e le attività scientifiche o per la costituzione di basi di campionamento;»
;
2)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 16 bis
Risposta statistica alle esigenze politiche urgenti in situazioni di crisi
1. La Commissione (Eurostat) esamina le situazioni di crisi e può realizzare azioni statistiche urgenti, se del caso, secondo le procedure di cui al presente articolo, qualora siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
a)
è strettamente necessario rispondere alle esigenze politiche urgenti derivanti dalla situazione di crisi in questione a seguito dell’attivazione di meccanismi di emergenza stabiliti conformemente agli atti giuridici dell’Unione, quali la decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio (*1) o altri atti giuridici di emergenza dell’Unione;
b)
tali esigenze politiche urgenti non possono essere soddisfatte nell’ambito del programma statistico europeo.
2. Le azioni statistiche urgenti di cui al paragrafo 1 sono svolte dalla Commissione (Eurostat) a livello dell’Unione in stretta collaborazione con gli INS e altre autorità nazionali e possono comprendere:
a)
la produzione di statistiche europee sulla base di nuove fonti di dati o rilevazioni dei dati, tenendo conto degli oneri per i rispondenti e dell’efficacia in termini di costi per gli Stati membri;
b)
la messa a disposizione di nuovi indicatori e nuove informazioni statistici sulla base dei dati esistenti;
c)
lo sviluppo di orientamenti metodologici al fine di garantire che le statistiche degli Stati membri interessati dalla situazione di crisi siano comparabili e coerenti;
d)
un’altra azione coordinata a livello dell’Unione volta a fornire una risposta statistica tempestiva e pertinente alla situazione specifica.
3. Nel valutare la necessità delle azioni statistiche urgenti di cui al paragrafo 1, la Commissione (Eurostat) informa e consulta tempestivamente il comitato dell’SSE e tiene debitamente conto del suo orientamento professionale. Le azioni statistiche urgenti da realizzare sono soggette a un esame preliminare da parte del comitato dell’SSE. A tal fine, la Commissione (Eurostat) fornisce al comitato dell’SSE informazioni approfondite riguardanti le azioni da realizzare, la loro giustificazione in termini di rapporto costi-benefici, gli strumenti e i calendari della loro attuazione, la valutazione dell’onere di risposta per i rispondenti all’indagine e il contributo finanziario dell’Unione atto a coprire i costi incrementali sostenuti dagli INS e da altre autorità nazionali.
4. Gli Stati membri possono decidere, separatamente e a titolo volontario, di partecipare alle azioni statistiche urgenti di cui al paragrafo 1. Tali azioni statistiche urgenti sono pertinenti e coprono le esigenze politiche urgenti derivanti dalla situazione di crisi nell’Unione. Nel partecipare ad azioni statistiche urgenti, gli Stati membri rispettano le prescrizioni comuni concordate in materia di calendario, frequenza e qualità dei dati nazionali da fornire alla Commissione (Eurostat).
5. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, specificare le azioni statistiche urgenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e la procedura per realizzarle, comprese le pertinenti prescrizioni in materia di calendario, frequenza e qualità che devono essere applicate dagli Stati membri che partecipano volontariamente all’azione statistica urgente. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 27, paragrafo 2.
Fatte salve le prerogative dell’autorità di bilancio, viene messo a disposizione degli INS e delle altre autorità nazionali di cui all’elenco stabilito a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento un contributo finanziario a titolo del programma per il mercato unico istituito dal regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) e conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) al fine di coprire i costi incrementali sostenuti per l’attuazione di tali azioni statistiche urgenti. Inoltre tali INS e altre autorità nazionali possono chiedere il sostegno di altri programmi finanziari dell’Unione applicabili conformemente alle norme di tali programmi. Gli Stati membri possono altresì chiedere il sostegno dello strumento di sostegno tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4). L’importo del contributo finanziario di cui al presente comma è stabilito conformemente alle norme del pertinente programma di finanziamento, fatta salva la disponibilità di finanziamenti, in particolare conformemente alle norme del programma statistico europeo.
6. Gli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 5 del presente articolo rimangono in vigore per un periodo non superiore alla durata della situazione di crisi in questione e, in ogni caso, per non più di 12 mesi. In casi debitamente giustificati, tale periodo può essere prorogato mediante un atto di esecuzione di ulteriori 12 mesi. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 27, paragrafo 2.
(*1) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativa ai dispositivi integrati dell’UE per la risposta politica alle crisi (GU L 320 del 17.12.2018, pag. 28)."
(*2) Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1)."
(*3) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1)."
(*4) Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).»;"
3)
l’articolo 17 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 17 bis
Accesso ai dati amministrativi, loro utilizzo e integrazione, per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee
1. Gli organismi pubblici e semipubblici nazionali a norma del diritto nazionale responsabili delle fonti di dati, delle banche dati o dei sistemi di interoperabilità amministrativi o di dati pertinenti e necessari per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee consentono agli INS e alle altre autorità nazionali di consultare, utilizzare e integrare gratuitamente tali dati e i metadati pertinenti, in modo tempestivo e con una frequenza e granularità sufficienti ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee.
2. Gli INS e la Commissione (Eurostat) sono consultati e partecipano alla progettazione iniziale, allo sviluppo successivo e alla cessazione dell’uso delle fonti di dati, delle banche dati o dei sistemi di interoperabilità amministrativi istituiti e gestiti da altri organismi, facilitando così l’ulteriore uso di tali fonti di dati, banche dati o sistemi di interoperabilità ai fini della produzione di statistiche europee. Essi sono altresì coinvolti nelle attività di standardizzazione per quanto riguarda le fonti di dati, le banche dati o i sistemi di interoperabilità amministrativi rilevanti per la produzione di statistiche europee.
2 bis. Ai fini del presente regolamento, alla Commissione (Eurostat) è consentito, su richiesta, consultare, utilizzare e integrare tempestivamente i dati e i metadati pertinenti provenienti dalle banche dati e dai sistemi di interoperabilità gestiti dagli organismi e dalle agenzie dell’Unione, fatti salvi gli atti dell’Unione che istituiscono tali banche dati e sistemi di interoperabilità, incluso l’archivio centrale di relazioni e statistiche (CRRS) istituito dal regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5). A tal fine la Commissione (Eurostat) coopera con gli organismi e le agenzie competenti dell’Unione per specificare i dati e i metadati personalizzati richiesti, le modalità operative per l’utilizzo dei dati e le necessarie garanzie fisiche e logiche. Se i dati e i metadati necessari per le statistiche europee sono disponibili solo nelle banche dati e nei sistemi di interoperabilità gestiti dagli organismi e dalle agenzie dell’Unione, la Commissione (Eurostat) può, su richiesta, condividere tali dati con gli INS competenti o altre autorità nazionali responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee, fatti salvi gli atti dell’Unione che istituiscono tali banche dati e sistemi di interoperabilità.
3. L’accesso e la partecipazione degli INS, delle altre autorità nazionali e della Commissione (Eurostat) previsti ai paragrafi 1, 2 e 2 bis sono limitati alle fonti di dati, alle banche dati o ai sistemi di interoperabilità amministrativi dei rispettivi sistemi di amministrazione pubblica.
4. Le fonti di dati, le banche dati o i sistemi di interoperabilità amministrativi messi a disposizione degli INS, delle altre autorità nazionali e della Commissione (Eurostat) dai rispettivi proprietari ai fini di un loro utilizzo per produrre statistiche europee sono accompagnati dai relativi metadati.
5. Gli INS, le altre autorità nazionali e gli organismi di cui al paragrafo 1 istituiscono i necessari meccanismi di cooperazione in conformità delle specificità nazionali. Tali meccanismi prevedono inoltre la possibilità per gli INS di effettuare controlli sulla qualità dei dati e di produrre quadri statistici basati sui pertinenti dati amministrativi consultati.
(*5) Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).»;"
4)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 17 ter
Obbligo per i soggetti privati titolari dei dati di mettere a disposizione i dati per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee
1. Fatti salvi gli obblighi di segnalazione, le rilevazioni dei dati o qualsiasi accesso ai dati stabiliti nella legislazione statistica settoriale dell’Unione o l’obbligo per i titolari dei dati di mettere a disposizione dati in caso di necessità eccezionali conformemente al regolamento (UE) 2023/2854 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6), un INS o la Commissione (Eurostat) può chiedere a un soggetto privato titolare dei dati di rendere disponibili gratuitamente i dati e i metadati pertinenti se i dati richiesti sono strettamente necessari per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee e non possono essere ottenuti con altri mezzi o il loro riutilizzo comporterà una notevole riduzione dell’onere di risposta a carico dei titolari dei dati e di altre imprese. Tali rilevazioni dei dati o tale accesso ai dati possono essere inclusi dalla Commissione nel programma di lavoro annuale.
2. In qualità di coordinatore del sistema statistico nazionale, un INS può presentare una richiesta di dati a un soggetto privato titolare dei dati per conto di qualsiasi altra autorità nazionale, se i dati richiesti sono necessari per le statistiche europee sviluppate, prodotte e diffuse da detta altra autorità nazionale. L’INS e le altre autorità nazionali di uno Stato membro cooperano al fine di evitare oneri eccessivi per i soggetti privati titolari dei dati.
3. Gli INS e la Commissione (Eurostat) cooperano e si assistono reciprocamente al fine di evitare oneri eccessivi per i soggetti privati titolari dei dati e di determinare chi deve presentare le richieste di dati. In particolare la richiesta di dati è presentata a un soggetto privato titolare dei dati dall’INS, a meno che la Commissione (Eurostat) e gli INS interessati non convengano che la richiesta della Commissione (Eurostat) è più efficiente, ad esempio nel caso di soggetti privati titolari dei dati che operano su scala dell’Unione.
4. La Commissione (Eurostat) può, di concerto con gli INS, istituire un’infrastruttura sicura, da utilizzare su base volontaria, per agevolare l’ulteriore condivisione con gli INS e le altre autorità nazionali dei dati cui è stato accordato l’accesso conformemente al paragrafo 3.
L’infrastruttura sicura di cui al primo comma si basa su tecnologie specificamente progettate per conformarsi ai regolamenti (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7) e (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8).
5. Qualora i dati richiesti da un INS a norma del paragrafo 1 richiedano un servizio di trattamento specifico, gli Stati membri possono fornire una compensazione al soggetto privato titolare dei dati per tale servizio di trattamento specifico, salvo nei casi in cui il diritto nazionale impedisca all’INS o alle altre autorità nazionali responsabili della produzione delle statistiche di compensare i titolari dei dati. Qualora i dati siano richiesti dalla Commissione (Eurostat) per motivi di efficienza a norma del paragrafo 3 e sia necessario un servizio di trattamento specifico, la Commissione (Eurostat) propone una compensazione ragionevole al soggetto privato titolare dei dati per tale servizio di trattamento specifico.
6. Il presente articolo non si applica alle microimprese o alle piccole imprese quali definite all’ dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (*9), tranne in casi debitamente giustificati in cui i dati detenuti da tali microimprese o piccole imprese sono di interesse specifico per le statistiche ufficiali a causa della natura e del volume di tali dati a livello nazionale.
Articolo 17 quater
Richieste di dati e modalità di messa a disposizione dei dati per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee
1. Nel richiedere i dati conformemente all’articolo 17 ter, gli INS o la Commissione (Eurostat):
a)
specificano quali sono i dati e i metadati richiesti;
b)
specificano l’esigenza statistica per la quale sono richiesti i dati conformemente all’articolo 17 ter, paragrafo 1;
c)
specificano la frequenza e i termini entro i quali i dati devono essere messi a disposizione;
d)
specificano le modalità operative per la messa a disposizione dei dati.
2. Le richieste di dati di cui al paragrafo 1 rispettano il principio della minimizzazione dei dati e sono proporzionate alle esigenze statistiche in termini di livello di dettaglio e volume dei dati e di frequenza con cui i dati devono essere messi a disposizione. Tali richieste riguardano, in linea di principio, dati non personali e, solo in circostanze specifiche, dati personali provenienti da categorie di dati personali specificati nella legislazione settoriale.
3. A seguito di una richiesta di dati di cui al paragrafo 1, tra l’INS, l’altra autorità nazionale o la Commissione (Eurostat) e il titolare dei dati privati interessato si apre un dialogo per discutere e concordare le misure necessarie per mettere a disposizione i dati per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, al fine di concludere un accordo.
4. Se un accordo di cui al paragrafo 3 non è concluso entro tre mesi dalla notifica della richiesta di dati di cui al paragrafo 1 o se l’accordo non è rispettato dal soggetto privato titolare dei dati:
a)
quando la richiesta di dati proviene dall’INS, questo può rivolgere una seconda richiesta al titolare dei dati privati affinché metta a disposizione i dati entro un termine specifico e il soggetto privato titolare dei dati mette quindi a disposizione i dati pertinenti entro tale termine;
b)
quando la richiesta di dati proviene dalla Commissione (Eurostat), essa può adottare una decisione per imporre al soggetto privato titolare dei dati di mettere a disposizione i dati entro un periodo non inferiore a 15 giorni di calendario e il soggetto privato titolare dei dati mette quindi i dati pertinenti a disposizione della Commissione (Eurostat) entro il termine specificato nella decisione.
Il paragrafo 1 si applica a una decisione di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo. Tale decisione tiene conto delle questioni sulle quali le parti possono aver concordato durante il dialogo con il titolare dei dati privati. Indica inoltre il termine entro il quale il soggetto privato titolare dei dati deve presentare la sua risposta, il termine entro il quale il soggetto privato titolare dei dati deve mettere a disposizione i dati, le sanzioni pecuniarie di cui al paragrafo 6 che possono essere applicate se i dati non sono forniti in tempo utile e i mezzi di ricorso contro la decisione.
5. Gli Stati membri prendono le misure appropriate per garantire la corretta applicazione delle richieste di cui al paragrafo 4, lettera a).
6. La Commissione prende le misure appropriate per garantire la corretta applicazione delle decisioni adottate a norma del paragrafo 4, lettera b). Tali misure possono includere l’imposizione di ammende qualora il titolare dei dati privati, intenzionalmente o per negligenza, non fornisca i dati richiesti mediante una decisione di cui al paragrafo 4, lettera b), entro il termine stabilito o fornisca dati inesatti, incompleti o fuorvianti. Nel fissare l’importo delle ammende, la Commissione tiene conto della natura, della gravità, della durata e della reiterazione della violazione.
7. La Commissione può adottare decisioni che impongono ammende entro un anno dal termine per la presentazione dei dati stabilito nella decisione a norma del paragrafo 4, lettera b), se il soggetto privato titolare dei dati non presenta i dati o entro un anno dalla presentazione di dati inesatti, incompleti o fuorvianti. Le ammende possono arrivare fino a 25 000 EUR e, in caso di reiterazione entro tre anni, fino a 50 000 EUR. Il potere della Commissione di applicare le decisioni che irrogano un’ammenda è soggetto a un termine di prescrizione di cinque anni a decorrere dalla data in cui la decisione diventa definitiva. Prima di adottare una decisione ai sensi del paragrafo 6, la Commissione dà al soggetto privato titolare dei dati la possibilità di essere ascoltato in merito alle constatazioni preliminari della Commissione e alle misure che quest’ultima potrebbe adottare sulla base di tali constatazioni.
Articolo 17 quinquies
Esame da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea delle decisioni che irrogano ammende
A norma dell’articolo 261 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per esaminare le decisioni con le quali la Commissione irroga un’ammenda. Essa può annullare, ridurre o aumentare l’ammenda irrogata.
Articolo 17 sexies
Obblighi degli INS, di altre autorità nazionali e della Commissione (Eurostat) nell’utilizzo dei dati messi a disposizione dai titolari di dati privati per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee
1. Gli INS e la Commissione (Eurostat) utilizzano i dati messi a disposizione conformemente all’articolo 17 ter per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee:
a)
esclusivamente a fini statistici;
b)
nel rispetto dei principi statistici di cui all’, paragrafo 1; e
c)
conformemente all’obbligo di non condividerli al di fuori dell’SSE, salvo previo consenso del soggetto privato titolare dei dati alla condivisione di tali dati.
2. Gli INS e la Commissione (Eurostat) predispongono garanzie adeguate in relazione al trattamento dei dati personali a fini statistici conformemente all’articolo 89 del regolamento (UE) 2016/679 e all’articolo 13 del regolamento (UE) 2018/1725, in particolare onde garantire il rispetto del principio della pseudonimizzazione dei dati.
3. Gli INS e la Commissione (Eurostat):
a)
adottano misure adeguate per tutelare il segreto statistico e i segreti commerciali;
b)
attuano, nella misura in cui il trattamento dei dati personali è necessario, misure tecniche e organizzative che tutelino i diritti e le libertà degli interessati.
4. I paragrafi 1 e 3 del presente articolo si applicano a qualsiasi altra autorità nazionale che abbia ricevuto dati a seguito di una richiesta presentata per suo conto da un INS a norma dell’articolo 17 ter, paragrafo 2.
Articolo 17 septies
Condivisione dei dati non riservati nell’SSE e tra l’SSE e il SEBC
1. I dati non riservati sono condivisi, se necessario e se disponibili in forma aggregata, su richiesta tra gli INS, di propria iniziativa o per conto di qualsiasi altra autorità nazionale, e tra gli INS e la Commissione (Eurostat) esclusivamente a fini statistici e per migliorare la qualità delle statistiche europee.
2. La condivisione dei dati non riservati, compresi i dati messi a disposizione dai soggetti privati titolari dei dati, avviene su richiesta tra l’SSE e un membro del SEBC, se necessario e se i dati sono disponibili in forma aggregata, nei settori di responsabilità condivisa o di interesse comune quando i dati sono utilizzati esclusivamente a fini statistici e per migliorare la qualità delle statistiche europee sviluppate e prodotte da tale membro del SEBC.
3. La Commissione (Eurostat) istituisce un’infrastruttura sicura per facilitare la condivisione dei dati ai sensi del presente articolo e gli INS e, se del caso, le altre autorità nazionali o i membri del SEBC possono utilizzare tale infrastruttura sicura per la condivisione dei dati su base volontaria.
4. La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, gli aspetti tecnici della condivisione dei dati tra le autorità statistiche di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 27, paragrafo 2.
(*6) Regolamento (UE) 2023/2854 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, riguardante norme armonizzate sull’accesso equo ai dati e sul loro utilizzo e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sui dati) (GU L, 2023/2854, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2854/oj)."
(*7) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1)."
(*8) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39)."
(*9) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).»;"
5)
è inserito il seguente capitolo:
«Capitolo III bis
Sviluppo di statistiche europee
Articolo 17 octies
Statistiche in fase di sviluppo
1. Gli INS, le altre autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) si adoperano per innovare e sviluppare costantemente nuovi risultati e nuove informazioni statistici sulla base di tutte le fonti di dati disponibili e per utilizzare tecnologie all’avanguardia, al fine di integrarli nella produzione regolare di statistiche europee. A tal fine la Commissione (Eurostat) può avviare, in stretta collaborazione con il comitato dell’SSE, lo sviluppo di nuovi risultati e nuove informazioni statistici in tutto l’SSE. Tali risultati e informazioni statistici possono essere inclusi nel programma di lavoro annuale e applicati mediante le singole azioni statistiche di cui all’articolo 14, paragrafo 1.
2. Le statistiche in fase di sviluppo non devono necessariamente soddisfare tutti i criteri di qualità di cui all’articolo 12, paragrafo 1.
3. La Commissione (Eurostat) può diffondere le statistiche europee in fase di sviluppo di concerto con gli INS o altre autorità nazionali e precisa esplicitamente che sono in fase di sviluppo. Gli INS e le altre autorità nazionali possono inoltre diffondere statistiche europee in fase di sviluppo da essi prodotte.»
;
6)
all’articolo 18 è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. La Commissione (Eurostat) può diffondere le statistiche europee già pubblicate dagli Stati membri a livello nazionale prima dei termini stabiliti nella pertinente legislazione settoriale, a condizione che siano conformi alle definizioni e alla classificazione pertinenti.»
;
7)
all’articolo 21, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. La trasmissione di dati riservati da un’autorità dell’SSE, di cui all’articolo 4, che ha rilevato i dati a un’altra autorità dell’SSE è consentita a condizione che sia necessaria ai fini dell’efficienza dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee o del miglioramento della loro qualità. Se i dati sono stati trasmessi alla Commissione (Eurostat), è necessario il benestare degli INS o dell’altra autorità nazionale che ha fornito i dati.
2. La trasmissione di dati riservati da un’autorità dell’SSE che ha rilevato i dati a un membro del SEBC è consentita a condizione che sia necessaria ai fini dell’efficienza dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee o del miglioramento della loro qualità, nell’ambito delle rispettive sfere di competenza dell’SSE e del SEBC e che tale necessità sia stata giustificata. Se i dati sono stati trasmessi alla Commissione (Eurostat), è necessario il benestare degli INS o dell’altra autorità nazionale che ha fornito i dati.»
;
8)
l’articolo 23 è sostituito dal seguente:
«Articolo 23
Accesso a dati riservati per fini di ricerca
La Commissione (Eurostat) o gli INS o le altre autorità nazionali, nell’ambito delle rispettive sfere di competenza, possono autorizzare l’accesso ai dati riservati, compresi i dati messi a disposizione dai titolari dei dati privati, che consentono solamente l’identificazione indiretta delle unità statistiche ai ricercatori che effettuano analisi statistiche a fini scientifici. Se i dati sono stati trasmessi alla Commissione (Eurostat), è necessario il benestare degli INS o dell’altra autorità nazionale che ha fornito i dati.
La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le modalità, le norme e le condizioni di accesso a livello dell’Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 27, paragrafo 2.
Ai fini del presente regolamento, nelle finalità di ricerca rientrano attività di ricerca quali lo sviluppo e la dimostrazione di tecnologie, la ricerca fondamentale e la ricerca applicata.»
;
9)
l’articolo 25 è sostituito dal seguente:
«Articolo 25
Dati accessibili al pubblico
I dati lecitamente accessibili al pubblico che permangono accessibili al pubblico secondo il diritto dell’Unione o nazionale non sono considerati riservati se utilizzati a fini statistici o per la diffusione di statistiche ricavate da tali dati. Tali dati comprendono in particolare i dati sugli attributi chiave di singole imprese elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 della Commissione (*10).
(*10) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 della Commissione, del 21 dicembre 2022, che stabilisce un elenco di specifiche serie di dati di elevato valore e le relative modalità di pubblicazione e riutilizzo (GU L 19 del 20.1.2023, pag. 43).»;"
10)
al capitolo VI è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 26 bis
Contributo ai quadri nazionali di governance dei dati
1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, gli INS possono assumere a livello nazionale funzioni stabilite nei quadri nazionali di governance dei dati con l’obiettivo di promuovere l’integrazione e l’interoperabilità dei dati, la descrizione dei metadati, la garanzia della qualità e la definizione di norme, la condivisione e il riutilizzo dei dati, nonché altri compiti e funzioni di cui al regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio (*11).
2. L’esercizio delle funzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo da parte degli INS è compatibile con l’esercizio delle funzioni statistiche svolte conformemente ai principi statistici di cui all’, paragrafo 1.
(*11) Regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (regolamento sulla governance dei dati) (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 1).»;"
11)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 27 bis
Valutazione e riesame
Entro il 27 dicembre 2029, la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento e presenterà una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio. La valutazione riguarda in particolare gli elementi seguenti:
a)
la risposta statistica a una situazione di crisi a norma dell’articolo 16 bis;
b)
l’obbligo per i titolari dei dati privati di consentire l’utilizzo dei loro dati per le statistiche europee conformemente agli articoli 17 ter, 17 quater, 17 quinquies e 17 sexies;
c)
la condivisione dei dati nell’SSE a norma dell’articolo 17 septies;
d)
lo sviluppo di statistiche europee di cui al capitolo III bis.».
Storico versioni
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