Art. 12
Portale unico sul lavoro forzato
In vigore dal 27 nov 2024
Portale unico sul lavoro forzato
La Commissione crea e aggiorna regolarmente un unico sito Internet (portale unico sul lavoro forzato) che mette a disposizione del pubblico, nello stesso luogo e in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione, gli elementi seguenti:
a)
i nomi, gli indirizzi e i recapiti delle autorità competenti;
b)
le linee guida;
c)
la banca dati;
d)
un elenco delle fonti di informazione pubblicamente disponibili rilevanti per l’attuazione del presente regolamento, fra cui fonti che rendono disponibili dati disaggregati sull’impatto e sulle vittime del lavoro forzato, come ad esempio dati disaggregati per genere o dati relativi al lavoro minorile forzato, che consentano di individuare tendenze specifiche per età e per genere;
e)
il punto unico di presentazione delle informazioni;
f)
eventuali decisioni di divieto di un prodotto;
g)
eventuali revoche di divieti;
h)
il risultato dei riesami.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:3015:oj#art-12