Art. 12

Portale unico sul lavoro forzato

In vigore dal 27 nov 2024
Portale unico sul lavoro forzato La Commissione crea e aggiorna regolarmente un unico sito Internet (portale unico sul lavoro forzato) che mette a disposizione del pubblico, nello stesso luogo e in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione, gli elementi seguenti: a) i nomi, gli indirizzi e i recapiti delle autorità competenti; b) le linee guida; c) la banca dati; d) un elenco delle fonti di informazione pubblicamente disponibili rilevanti per l’attuazione del presente regolamento, fra cui fonti che rendono disponibili dati disaggregati sull’impatto e sulle vittime del lavoro forzato, come ad esempio dati disaggregati per genere o dati relativi al lavoro minorile forzato, che consentano di individuare tendenze specifiche per età e per genere; e) il punto unico di presentazione delle informazioni; f) eventuali decisioni di divieto di un prodotto; g) eventuali revoche di divieti; h) il risultato dei riesami.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:3015:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo