Art. 19
Meccanismo di gestione dei reclami
In vigore dal 27 nov 2024
Meccanismo di gestione dei reclami
1. I fornitori di rating ESG predispongono e pubblicano sul proprio sito web procedure per ricevere e trattare i reclami presentati dagli utenti dei rating ESG, dagli elementi valutati e dagli emittenti degli elementi valutati, nonché per conservare le relative registrazioni. Inoltre i fornitori di rating ESG pubblicano chiaramente sul loro sito web informazioni riguardati il meccanismo di gestione dei reclami e i dati di contatto.
2. Le procedure di cui al paragrafo 1 garantiscono che:
a)
il fornitore di rating ESG metta a disposizione del pubblico la politica di gestione dei reclami;
b)
i reclami siano trattati in modo tempestivo ed equo e l’esito della trattazione sia comunicato entro un periodo ragionevole di tempo a chi presenta il reclamo, a meno che tale comunicazione sia contraria agli obiettivi di ordine pubblico o al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (40); e
c)
la trattazione sia condotta indipendentemente dal personale che è stato coinvolto nella determinazione di un singolo rating oggetto del reclamo.
3. I reclami possono riguardare uno dei seguenti elementi:
a)
le fonti di dati utilizzate per un singolo rating ESG e la presenza di errori fattuali;
b)
il modo in cui è stata applicata la metodologia di rating in relazione a un singolo rating ESG;
c)
la rappresentatività di un singolo rating ESG rispetto all’elemento valutato o all’emittente dell’elemento valutato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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