Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 18 nov 2024
Ambito di applicazione Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell’Unione operanti nel Mar Baltico. Si applica inoltre alle attività di pesca ricreativa espressamente menzionate nelle disposizioni pertinenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:2903:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo