Art. 17

Servizi di trasferimento

In vigore dal 31 ott 2024
Servizi di trasferimento Ai fini dell’articolo 62, paragrafo 2, lettera r), del regolamento (UE) 2023/1114, i richiedenti che intendono prestare servizi di trasferimento di cripto-attività per conto di clienti forniscono all’autorità competente tutte le informazioni seguenti: a) informazioni dettagliate sui tipi di cripto-attività per i quali il richiedente intende prestare servizi di trasferimento; b) una descrizione dettagliata delle modalità messe in atto dal richiedente per conformarsi all’articolo 82 del regolamento (UE) 2023/1114, comprese informazioni dettagliate sui dispositivi del richiedente e sulle risorse umane e TIC impiegate per affrontare i rischi in modo tempestivo, efficiente e completo durante la prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto di clienti, tenendo conto delle potenziali carenze operative e dei rischi di cibersicurezza; c) se disponibile, una descrizione della polizza assicurativa del richiedente, compresa la copertura assicurativa del pregiudizio alle cripto-attività del cliente che può derivare dai rischi di cibersicurezza; d) disposizioni volte a garantire che i clienti siano adeguatamente informati in merito alle politiche, procedure e modalità di cui alla lettera b).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2025:305:oj#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Servizi di trasferimento (Art. 17 Regolamento (UE) 2025/305) — Testo vigente | Portale Normativo