Art. 17
Servizi di trasferimento
In vigore dal 31 ott 2024
Servizi di trasferimento
Ai fini dell’articolo 62, paragrafo 2, lettera r), del regolamento (UE) 2023/1114, i richiedenti che intendono prestare servizi di trasferimento di cripto-attività per conto di clienti forniscono all’autorità competente tutte le informazioni seguenti:
a)
informazioni dettagliate sui tipi di cripto-attività per i quali il richiedente intende prestare servizi di trasferimento;
b)
una descrizione dettagliata delle modalità messe in atto dal richiedente per conformarsi all’articolo 82 del regolamento (UE) 2023/1114, comprese informazioni dettagliate sui dispositivi del richiedente e sulle risorse umane e TIC impiegate per affrontare i rischi in modo tempestivo, efficiente e completo durante la prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto di clienti, tenendo conto delle potenziali carenze operative e dei rischi di cibersicurezza;
c)
se disponibile, una descrizione della polizza assicurativa del richiedente, compresa la copertura assicurativa del pregiudizio alle cripto-attività del cliente che può derivare dai rischi di cibersicurezza;
d)
disposizioni volte a garantire che i clienti siano adeguatamente informati in merito alle politiche, procedure e modalità di cui alla lettera b).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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