Art. 4

Piani di continuità operativa

In vigore dal 31 ott 2024
Piani di continuità operativa 1.   Nell’attuare la politica di continuità operativa di cui all’articolo 68, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/1114, i prestatori di servizi per le cripto-attività stabiliscono piani di continuità operativa. I piani di continuità operativa dettano le procedure necessarie per proteggere e, se necessario, ripristinare: a) la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati sui clienti; b) la disponibilità delle funzioni commerciali, dei processi di supporto e dei patrimoni informativi dei prestatori di servizi per le cripto-attività. 2.   I piani di continuità operativa contengono quanto segue: a) una serie di possibili scenari negativi relativi all’esecuzione delle funzioni essenziali o importanti, comprese l’indisponibilità delle funzioni commerciali, del personale, dello spazio di lavoro, dei fornitori esterni, dei centri di dati, o la perdita o l’alterazione di dati e documenti essenziali; b) le procedure e le politiche da seguire qualora si verifichi un incidente perturbatore, tra cui: i) le misure necessarie per ripristinare le funzioni essenziali o importanti; ii) i termini entro i quali tali funzioni essenziali o importanti devono essere ripristinate; iii) gli obiettivi in materia di punti di ripristino; iv) il tempo massimo per la ripresa dei servizi; c) le procedure e le politiche per il trasferimento verso un sito di backup delle funzioni commerciali utilizzate per prestare servizi per le cripto-attività; d) il backup dei dati commerciali essenziali, comprese le informazioni aggiornate sui contatti necessari per garantire la comunicazione all’interno del prestatore di servizi per le cripto-attività nonché tra il prestatore di servizi per le cripto-attività e i suoi clienti; e) le procedure per comunicazioni tempestive con i clienti e altri portatori di interessi esterni, comprese le autorità competenti. 3.   In caso di perturbazione che interessa un registro distribuito senza autorizzazione utilizzato dal prestatore di servizi per le cripto-attività nella fornitura dei suoi servizi, le comunicazioni di cui al paragrafo 2, lettera e), includono le informazioni seguenti: a) quando è prevista la ripresa dei servizi; b) i motivi e l’impatto dell’incidente perturbatore; c) eventuali rischi relativi ai fondi dei clienti e alle cripto-attività detenuti per loro conto; d) le misure che il servizio per le cripto-attività intende adottare in risposta alla perturbazione di un registro distribuito senza autorizzazione. Qualora tali informazioni non siano prontamente disponibili per il prestatore di servizi per le cripto-attività, il prestatore di servizi per le cripto-attività comunica gli aggiornamenti relativi alle informazioni di cui al primo comma ai clienti e ai portatori di interessi, comprese le autorità competenti, con la massima diligenza possibile. 4.   I piani di continuità operativa contengono le procedure per affrontare eventuali perturbazioni delle funzioni essenziali o importanti esternalizzate, anche nei casi in cui tali funzioni essenziali o importanti diventino indisponibili.
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