Art. 2
Norme procedurali in materia di opposizione
In vigore dal 30 ott 2024
Norme procedurali in materia di opposizione
1. Quando riceve un’opposizione a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, la Commissione ne informa il richiedente senza indugio.
2. Il periodo di tre mesi durante il quale l’opponente e il richiedente possono avviare idonee consultazioni, di cui all’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, decorre dalla data in cui l’invito a essi rivolto è trasmesso per via elettronica.
3. Ai fini dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, il nome e i recapiti dell’autorità o della persona che ha presentato l’opposizione sono comunicati all’autorità, all’organismo o alla persona che ha presentato la domanda di registrazione o di approvazione di una modifica dell’Unione o la richiesta di cancellazione.
4. Qualora gli Stati membri ritengano che le modifiche apportate di conseguenza alla domanda di registrazione di cui all’articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1143 siano sostanziali e incidano quindi su interessi che non erano stati presi in considerazione nella procedura nazionale di opposizione adottata a norma dell’, paragrafo 4, di detto regolamento, tali modifiche sono soggette a una procedura di opposizione supplementare. Gli Stati membri richiedenti sono autorizzati ad adottare la procedura di opposizione supplementare dopo aver notificato il risultato della consultazione alla Commissione conformemente all’articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1143. Nel contesto di detta procedura di opposizione supplementare, lo Stato membro garantisce che qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente nel territorio dello Stato membro in questione sia autorizzata a presentare un’opposizione prima che la versione modificata del documento unico e del disciplinare sia comunicata alla Commissione, al fine di ripetere l’esame di cui all’articolo 17, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1143.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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