Art. 12

Uso di specialità tradizionali garantite che designano un prodotto utilizzato come ingrediente nel nome di un prodotto trasformato

In vigore dal 30 ott 2024
Uso di specialità tradizionali garantite che designano un prodotto utilizzato come ingrediente nel nome di un prodotto trasformato Fatti salvi gli articoli 68 e 70 del regolamento (UE) 2024/1143 e gli del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), la specialità tradizionale garantita che designa un prodotto utilizzato come ingrediente in un prodotto trasformato può essere usata nel nome di tale prodotto trasformato, nella relativa etichettatura o nel relativo materiale pubblicitario se: a) il prodotto trasformato non contiene alcun altro prodotto comparabile all’ingrediente designato dalla specialità tradizionale garantita; b) l’ingrediente designato dalla specialità tradizionale garantita è utilizzato in quantità sufficienti a conferire una caratteristica essenziale al prodotto trasformato in questione; e c) la percentuale dell’ingrediente designato dalla specialità tradizionale garantita nel prodotto trasformato è indicata in etichetta.
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Uso di specialità tradizionali garantite che designano un prodotto utilizzato come ingrediente nel nome di un prodotto trasformato (Art. 12 Regolamento (UE) 2025/27) — Testo vigente | Portale Normativo