Art. 2

Divieti

In vigore dal 25 ott 2024
Divieti Le attività di pesca dello stock di cui all’ da parte di pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15 metri battenti bandiera belga o immatricolati in Belgio sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare è vietato tenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dai suddetti pescherecci dopo tale data.
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