Art. 7
Misure da adottare in relazione a conflitti o potenziali conflitti di interessi dei singoli esperti
In vigore dal 25 ott 2024
Misure da adottare in relazione a conflitti o potenziali conflitti di interessi dei singoli esperti
1. Se la Commissione decide, conformemente all’articolo 28, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2282, che un interesse dichiarato in una dichiarazione di interessi presentata da un singolo esperto conformemente all’, paragrafo 1, del presente regolamento, costituisce un conflitto di interessi ai sensi dell’allegato II del medesimo che è ritenuto incompatibile con la partecipazione alle attività congiunte, o un conflitto di interessi in relazione allo sviluppatore di tecnologie sanitarie o alle tecnologie sanitarie specifiche, il segretariato HTA provvede affinché tale singolo esperto non sia selezionato per partecipare alla valutazione clinica congiunta o alla consultazione scientifica congiunta e lo informa a riguardo.
2. Se la Commissione decide, conformemente all’articolo 28, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2282, che un interesse dichiarato in una dichiarazione di interessi presentata da un singolo esperto conformemente all’, paragrafo 2, del presente regolamento, costituisce un conflitto di interessi ai sensi dell’allegato II del medesimo che è ritenuto incompatibile con la partecipazione alle attività congiunte, o un conflitto di interessi in relazione allo sviluppatore di tecnologie sanitarie o alle tecnologie sanitarie specifiche, il segretariato HTA provvede affinché tale singolo esperto non partecipi più alla valutazione clinica congiunta o alla consultazione scientifica congiunta e lo informa a riguardo. Il segretariato HTA informa, a seconda dei casi, il sottogruppo, il valutatore e il co-valutatore pertinenti per la valutazione clinica congiunta o la consultazione scientifica congiunta dell’esclusione del singolo esperto dalla pertinente valutazione o consultazione.
3. In deroga al paragrafo 1, se in casi eccezionali, ad esempio in caso di malattie rare, non sono disponibili singoli esperti esenti da conflitti di interessi ai sensi dell’allegato II e in possesso delle opportune competenze specialistiche approfondite, la Commissione può proporre al pertinente sottogruppo l’adeguata partecipazione di tali singoli esperti alle attività congiunte tenendo conto dei loro conflitti di interessi.
Lo stesso vale nel caso in cui l’esclusione di un singolo esperto conformemente al paragrafo 2 determinerebbe la mancata partecipazione di un paziente o di un esperto clinico a una valutazione clinica congiunta o a una consultazione scientifica congiunta.
Storico versioni
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