Art. 1
Presentazione della dichiarazione di interessi
In vigore dal 25 ott 2024
Presentazione della dichiarazione di interessi
1. Prima di presentare una dichiarazione di interessi firmata alla Commissione e fino a quando quest’ultima non avrà valutato gli interessi dichiarati conformemente all’, i rappresentanti nominati nel gruppo di coordinamento e nei suoi sottogruppi di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2282 («rappresentanti») non possono compiere nessuna delle azioni seguenti:
a)
accedere alle parti del sistema sicuro della piattaforma informatica, quale definita all’articolo 30 del regolamento (UE) 2021/2282 («piattaforma informatica HTA»), pertinenti allo svolgimento dei loro compiti;
b)
assumere i ruoli e le responsabilità di presidente o copresidente del gruppo di coordinamento o dei suoi sottogruppi;
c)
assumere i ruoli e le responsabilità di valutatori o co-valutatori per le valutazioni cliniche congiunte o le consultazioni scientifiche congiunte;
d)
partecipare alle riunioni del gruppo di coordinamento o dei suoi sottogruppi per condurre valutazioni cliniche congiunte o consultazioni scientifiche congiunte, sviluppare orientamenti metodologici per le attività congiunte o preparare relazioni sulle tecnologie sanitarie emergenti.
2. Prima di presentare una dichiarazione di interessi firmata alla Commissione e fino a quando quest’ultima non avrà valutato gli interessi dichiarati conformemente all’, i pazienti, gli esperti clinici e gli altri pertinenti esperti di cui all’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2282 («singoli esperti») non possono essere selezionati per una valutazione clinica congiunta o una consultazione scientifica congiunta e parteciparvi, né accedere alle parti del sistema sicuro della piattaforma informatica HTA che sono pertinenti allo svolgimento dei loro compiti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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