Art. 6
Valutazione da parte delle autorità competenti dei rischi trattati nelle raccomandazioni dell’autorità di sorveglianza capofila
In vigore dal 24 ott 2024
Valutazione da parte delle autorità competenti dei rischi trattati nelle raccomandazioni dell’autorità di sorveglianza capofila
1. Nell’ambito della vigilanza sulle entità finanziarie, l’autorità competente valuta l’impatto su queste ultime delle misure adottate dal fornitore terzo critico di servizi TIC sulla base delle raccomandazioni dell’autorità di sorveglianza capofila conformemente al principio di proporzionalità.
2. Nell’effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1, l’autorità competente tiene conto di tutti gli aspetti seguenti:
a)
l’adeguatezza e la coerenza delle misure correttive e di riparazione attuate dalle entità finanziarie ai fini dell’attenuazione dei rischi individuati nelle raccomandazioni;
b)
la valutazione effettuata dall’autorità di sorveglianza capofila del rispetto, da parte del fornitore terzo critico di servizi TIC, delle misure e delle azioni incluse nella relazione qualora abbia un impatto sull’esposizione delle entità finanziarie che rientrano nel suo ambito di competenza ai rischi individuati nelle raccomandazioni;
c)
il parere di qualsiasi altra autorità competente che sia stata consultata conformemente all’articolo 42, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2554;
d)
se l’autorità di sorveglianza capofila ha ritenuto che le azioni e i rimedi attuati dal fornitore terzo critico di servizi TIC erano adeguati per attenuare l’esposizione delle entità finanziarie che rientrano nel suo ambito di competenza ai rischi individuati nelle raccomandazioni.
3. Su richiesta dell’autorità di sorveglianza capofila, l’autorità competente fornisce in tempi ragionevoli i risultati della valutazione di cui al paragrafo 1. Nel richiedere i risultati di tale valutazione, l’autorità di sorveglianza capofila tiene conto del principio di proporzionalità e della dimensione dei rischi associati alle raccomandazioni, compresi gli impatti transfrontalieri di tali rischi quando incidono su entità finanziarie che operano in più di uno Stato membro.
4. Se del caso, l’autorità competente chiede alle entità finanziarie di fornire tutte le informazioni necessarie per effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1.
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