Art. 1

Deroga

In vigore dal 24 ott 2024
Deroga L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica nelle acque situate entro tre miglia nautiche dalle linee di base soggette alla sovranità e alla giurisdizione della Spagna adiacenti alla costa della regione della Catalogna, alla pesca del cicerello (Gymnammodytes cicerelus e Gymnammodytes semisquamatus) e del ghiozzo (Aphia minuta e Crystalogobius linearis) effettuata da pescherecci con sciabiche da natante, a condizione che tali pescherecci: a) siano registrati nell’elenco dei pescherecci autorizzati gestito dalla Comunità autonoma della Catalogna; b) abbiano un’attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operino in modo da escludere qualsiasi ulteriore incremento dello sforzo di pesca messo in atto; e c) siano titolari di un’autorizzazione di pesca e operino nell’ambito del piano di gestione adottato dalla Spagna conformemente all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
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