Art. 1
In vigore dal 24 ott 2024
1. Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di alcuni tipi di suole in acciaio, con o senza soprassuole in gomma, anche assemblate in un cingolo a catena, con una lunghezza massima di 3 000 mm, utilizzate sulle macchine attualmente classificate alle voci 8426 , 8429 o 8430 , o sui trasportatori a nastro attualmente classificati alla voce 8428 , attualmente classificate con i codici NC ex 8431 49 20 , ex 8431 39 00 ed ex 8431 49 80 (codici TARIC 8431 49 20 10, 8431 39 00 20 e 8431 49 80 10) e originarie della Repubblica popolare cinese.
2. La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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