Art. 1
In vigore dal 24 ott 2024
1. Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di determinati prodotti laminati piatti, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, attualmente classificati con i codici NC 7208 10 00 , 7208 25 00 , 7208 26 00 , 7208 27 00 , 7208 36 00 , 7208 37 00 , 7208 38 00 , 7208 39 00 , 7208 40 00 , 7208 52 10 , 7208 52 99 , 7208 53 10 , 7208 53 90 , 7208 54 00 , 7211 13 00 , 7211 14 00 , 7211 19 00 , ex 7225 19 10 (codice TARIC 7225 19 10 90), 7225 30 90 , ex 7225 40 60 (codice TARIC 7225 40 60 90), 7225 40 90 , ex 7226 19 10 (codici TARIC 7226 19 10 91, 7226 19 10 95), 7226 91 91 e 7226 91 99 e originari dell’Egitto, dell’India, del Giappone e del Vietnam.
2. I seguenti prodotti sono esclusi dal prodotto descritto all’, paragrafo 1:
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prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti «magnetici» a grani orientati,
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prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido,
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prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 600 mm, e
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prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore pari o superiore a 4,75 mm ma non superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm.
3. La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
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