Art. 1

In vigore dal 24 ott 2024
1.   Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di vanillina avente la formula molecolare C8H8O3 oppure C9H10O3 e avente un grado di purezza superiore al 95 % in peso, comprese la vanillina sintetica, la vanillina naturale, la vanillina sintetica di origine biologica (biovanillina) e l’etilvanillina, attualmente classificata con i codici NC ex 2912 41 00 per la vanillina sintetica, la vanillina naturale e la vanillina sintetica di origine biologica ed ex 2912 42 00 per l’etilvanillina (codici TARIC 2912 41 00 10 e 2912 42 00 10) e originaria della Repubblica popolare cinese. 2.   Le miscele di diverse sostanze chimiche aromatiche nelle quali la concentrazione di vanillina è inferiore al 95 % in peso sono escluse dal prodotto descritto all’, paragrafo 1. 3.   La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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