Art. 7
Segnalazione aggregata
In vigore dal 23 ott 2024
Segnalazione aggregata
1. Un fornitore terzo di servizi cui sono stati esternalizzati obblighi di segnalazione conformemente all’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2554 può utilizzare il modello di cui all’allegato I del presente regolamento per fornire informazioni aggregate in merito a un incidente grave connesso alle TIC che ha un impatto su più entità finanziarie in un’unica notifica o relazione e trasmettere tale notifica o relazione all’autorità competente per conto di tutte le entità finanziarie interessate, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
l’incidente grave connesso alle TIC da segnalare ha origine presso un fornitore terzo di servizi TIC o è causato da quest’ultimo;
b)
il fornitore terzo di servizi presta il servizio TIC pertinente a più di un’entità finanziaria o a un gruppo;
c)
l’incidente connesso alle TIC è classificato come grave da ciascuna entità finanziaria interessata nella notifica o relazione aggregata;
d)
l’incidente grave connesso alle TIC interessa entità finanziarie all’interno di un unico Stato membro e la relazione aggregata si riferisce a entità finanziarie sottoposte alla vigilanza della medesima autorità competente;
e)
le autorità competenti hanno esplicitamente consentito a questo tipo di entità finanziarie di aggregare le loro segnalazioni.
2. Il paragrafo 1 non si applica agli enti creditizi considerati significativi di cui all’, punto 16), del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (8), ai gestori delle sedi di negoziazione e alle controparti centrali, che utilizzano il modello di cui all’allegato I solo per trasmettere notifiche o relazioni individuali in merito a incidenti gravi connessi alle TIC alla rispettiva autorità competente.
3. Qualora le autorità competenti richiedano informazioni sull’impatto individuale dell’incidente grave connesso alle TIC su un’unica entità finanziaria, su richiesta dell’autorità competente l’entità finanziaria trasmette una notifica o una relazione individuale in merito all’incidente grave connesso alle TIC.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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