Art. 58

Non conformità formale

In vigore dal 23 ott 2024
Non conformità formale 1.   Un’autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro chiede al fabbricante interessato di porre fine alla non conformità contestata qualora giunga ad una delle conclusioni seguenti: a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell’ o dell’; b) la marcatura CE non è stata apposta; c) la dichiarazione di conformità UE non è stata redatta; d) la dichiarazione di conformità UE non è stata redatta correttamente; e) il numero di identificazione dell’organismo notificato coinvolto nella procedura di valutazione della conformità, ove applicabile, non è stato apposto; f) la documentazione tecnica non è disponibile o non è completa. 2.   Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato adotta tutte le misure appropriate per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del prodotto con elementi digitali o per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato.
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