Art. 41

Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati

In vigore dal 23 ott 2024
Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati 1.   L’organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un’affiliata, garantisce che il subappaltatore o l’affiliata soddisfi i requisiti di cui all’ e ne informa l’autorità di notifica. 2.   L’organismo notificato si assume la completa responsabilità dei compiti eseguiti dai subappaltatori o dalle affiliate, ovunque siano stabiliti. 3.   Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un’affiliata solo con il consenso del fabbricante. 4.   Gli organismi notificati tengono a disposizione dell’autorità di notifica i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell’affiliata e il lavoro da essi eseguito a norma del presente regolamento.
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