Art. 41
Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati
In vigore dal 23 ott 2024
Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati
1. L’organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un’affiliata, garantisce che il subappaltatore o l’affiliata soddisfi i requisiti di cui all’ e ne informa l’autorità di notifica.
2. L’organismo notificato si assume la completa responsabilità dei compiti eseguiti dai subappaltatori o dalle affiliate, ovunque siano stabiliti.
3. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un’affiliata solo con il consenso del fabbricante.
4. Gli organismi notificati tengono a disposizione dell’autorità di notifica i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell’affiliata e il lavoro da essi eseguito a norma del presente regolamento.
Storico versioni
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